Sentenza del 15/05/2017 n. 1271 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irap - Professionista inserito in una associazione professionale il quale svolge anche altra attività - E' suo onere, ai fini dell'esclusione dall'Irap, di dimostrare l'assenza di benefici organizzativi da parte dell'associazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'assoggettamento all'IRAP di un professionista inserito in un'associazione professionale che svolge anche un'attività distinta e separata da quella esercitata in forma associata. Il professionista sosteneva, ai fini dell'esclusione dall'imposta, di non beneficiare dell'organizzazione e dei servizi messi a disposizione dall'associazione.
La decisione
È stato affermato che, quando il professionista opera anche individualmente oltre che nell'ambito dell'associazione professionale, l'esclusione dall'IRAP non consegue automaticamente. Spetta al professionista dimostrare concretamente di non fruire, per l'attività individuale, dei servizi organizzativi, delle strutture o dei benefici messi a disposizione dall'associazione. In assenza di tale prova, l'attività può essere ritenuta autonomamente organizzata e assoggettata a IRAP.
Norme richiamate
IRAP - principio dell'autonoma organizzazione
Il professionista inserito in una associazione professionale, qualora eserciti anche una distinta e separata attività, diversa da quella svolta in forma associata, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'Irap, deve dimostrare di non fruire dei servizi organizzativi recati dall'associazione di cui fa parte.
L'appartenenza a un'associazione professionale costituisce un elemento rilevante per valutare l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Se il professionista svolge anche attività individuale, deve provare che tale attività non beneficia dell'organizzazione associativa; in mancanza, l'IRAP può essere applicata.
Cassazione civile, ordinanza 24 novembre 2016, n. 24088
Richiamata come precedente secondo cui il professionista deve dimostrare l'assenza di benefici organizzativi derivanti dall'associazione professionale per ottenere l'esclusione dall'IRAP.
Cassazione civile, ordinanza 26 luglio 2011, n. 16337
Richiamata a sostegno dell'onere probatorio gravante sul professionista che svolge attività individuale distinta da quella associata.
Cassazione civile, sentenza 10 luglio 2008, n. 19138
Richiamata quale precedente sul rilievo dell'utilizzo dei servizi e dell'organizzazione dell'associazione ai fini della verifica dell'autonoma organizzazione.
Cassazione civile, sentenza 11 giugno 2007, n. 13570
Richiamata per il principio secondo cui l'appartenenza a una struttura associativa può assumere rilevanza ai fini IRAP, salvo prova contraria del professionista.
Massime di principio
- L'appartenenza a un'associazione professionale non determina necessariamente, da sola, l'applicazione dell'IRAP all'attività individuale, ma costituisce un elemento che deve essere valutato insieme all'effettivo utilizzo della struttura associativa.
- Il professionista che chiede l'esclusione dall'IRAP deve fornire una prova concreta e documentata dell'assenza di benefici organizzativi derivanti dall'associazione, non essendo sufficiente una mera dichiarazione.
- Occorre distinguere l'attività esercitata in forma associata da quella individuale e verificare, per quest'ultima, l'eventuale utilizzo di locali, personale, strumenti, segreteria, servizi amministrativi o altri mezzi dell'associazione.
- In caso di dubbio o di mancata dimostrazione dell'autonomia organizzativa dell'attività individuale, il beneficio dell'esclusione dall'IRAP può essere negato.
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