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Sentenza

Sentenza del 18/12/2019 n. 33752 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Campania che aveva confermato gli avvisi di accertamento TARSU relativi agli anni 2009, 2010 e 2011. Ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e il mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta necessaria per dimostrare l'inutilizzabilità dell'immobile e quindi la sua non assoggettabilità alla tassa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riprodotto specificamente il motivo di appello asseritamente non esaminato. Inoltre, la censura era infondata nel merito: l'omessa valutazione o ammissione di una richiesta di consulenza tecnica non integra, di regola, il vizio di omesso esame di un fatto storico, e la consulenza tecnica non può essere utilizzata per colmare lacune probatorie della parte. In materia di TARSU opera una presunzione relativa di produttività dei rifiuti degli immobili; il contribuente deve indicare nella denuncia le condizioni di inutilizzabilità e provarle con elementi obiettivi o documentazione idonea. Tale prova non è stata fornita. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 500 euro oltre accessori e spese generali del 15%, nonché all'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1

    La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa.

    La detenzione o il possesso di un immobile situato in una zona servita dal servizio rifiuti costituisce il presupposto generale della TARSU.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2

    Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, purché tali circostanze siano indicate nella denuncia e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.

    L'esenzione è un'eccezione alla regola della tassabilità e richiede sia la dichiarazione delle condizioni di inutilizzabilità sia la loro prova concreta mediante documentazione o elementi oggettivamente verificabili.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3

    L'onere di provare le specifiche caratteristiche strutturali o funzionali che giustificano l'esenzione o la riduzione della superficie tassabile grava sul contribuente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il ricorso per cassazione è ammesso per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; la disposizione non consente di censurare semplicemente la mancata ammissione o valutazione di una richiesta istruttoria.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre in modo specifico gli atti, i documenti e i motivi processuali rilevanti, in modo da consentire alla Corte di decidere senza ricercare autonomamente il contenuto nei fascicoli di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione o la riduzione TARSU/TARI non è sufficiente sostenere che l'immobile è inutilizzato o destinato, ad esempio, ad autorimessa: occorre dimostrare l'effettiva e oggettiva impossibilità di produrre rifiuti.
  • La prova dell'inutilizzabilità deve essere fornita dal contribuente, preferibilmente già nella denuncia originaria o di variazione, mediante documenti, fotografie, certificazioni, planimetrie, verbali o altri elementi direttamente verificabili.
  • L'accatastamento dell'immobile può costituire un elemento indiziario della sua concreta utilizzabilità, ma non esclude in assoluto la prova contraria; la valutazione deve concentrarsi sulle condizioni effettive dell'immobile e sulla sua capacità di produrre rifiuti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non sostituisce l'onere probatorio della parte: il giudice può disporla per valutare aspetti tecnici, ma non per acquisire d'ufficio la prova mancante dei fatti costitutivi dell'esenzione.
  • Nel ricorso per cassazione, chi denuncia l'omessa pronuncia o un errore processuale deve riprodurre con precisione il contenuto dell'atto e indicare dove esso sia stato dedotto; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile prima ancora di essere esaminato nel merito.

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