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Sentenza

Sentenza n. 485/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Vercelli, Sezione Lavoro, n. 222/2022 pubblicata il 22/09/2022, notificata in forma esecutiva in data 07/10/2022, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Augello Iolanda dell'importo di €. 1.500,00 e Piparo Giovanni dell'importo di €. 3.000,00.

Giustizia amministrativa202503061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata iniziale esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito della sentenza del Tribunale Ordinario di Vercelli, Sezione Lavoro, n. 222/2022, concernente il pagamento di euro 1.500,00 e di euro 3.000,00

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori privati)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Vercelli, Sezione Lavoro, n. 222/2022, notificata in forma esecutiva, con conseguente pagamento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito delle somme dovute ai due creditori. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato documentazione attestante l'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha adempiuto integralmente a quanto statuito dal titolo giudiziale prima della decisione. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto dell'integrale soddisfazione della pretesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione al giudicato intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più un interesse attuale alla pronuncia di merito sull'esecuzione.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese quando l'esecuzione del giudicato sia avvenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, rendendo necessaria l'iniziativa giudiziale del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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