Ordinanza n. 114/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della lettera d'invito 14/4/2025 per l'affidamento della "procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto per il servizio di conduzione e manutenzione dell'infrastruttura centralizzata di stoccaggio e di redistribuzione con "rete idrante" ("HRS") di carburante per l'aviazione (Jet Fuel A1 e prodotti assimilabili tra cui i SAF Sustainable Aviation Fuel di tipo "drop in"), situata presso l'Aeroporto di Milano Malpensa indetta con bando di Gara pubblicato sulla GUUE n. OJ S 250/2024 del 24/12/2024" – "Tender 705 - Rfq_747 - Invito a formulare offerta", trasmessa da Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. s.p.a. (di seguito, SEA), nonché dei relativi allegati; - dello schema di contratto e dei relativi allegati; - del Capitolato d'appalto e dei relativi allegati; - del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26, d.lgs. n. 81/2008; - delle risposte ai quesiti pubblicate da SEA con il comunicato n. 1 del 28/4/2025 e con il comunicato n. 2 del 29/4/2025; - di tutti i documenti allegati alla suddetta lettera d'invito; nonché per l'annullamento: - del bando della suddetta procedura negoziata pubblicato sulla GUUE n. OJ S 250/2024 del 24/12/2024 e dei relativi allegati, nonché dell'avviso di rettifica del bando pubblicato sulla GUUE n. OJ S 17/2025 del 24/1/2025 e dei relativi allegati; - del disciplinare di gara della suddetta procedura negoziata, pubblicato sulla Piattaforma Procurement di SEA, nonché dei relativi allegati; - della "Relazione descrittiva dell'appalto", pubblicata sulla Piattaforma Procurement di SEA, nonché dei relativi allegati; - di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e documenti della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione dell'infrastruttura centralizzata di stoccaggio e redistribuzione del carburante per l'aviazione presso l'Aeroporto di Milano Malpensa
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la lettera d'invito e i relativi allegati, lo schema di contratto, il capitolato d'appalto, il DUVRI, le risposte ai quesiti, il bando e il relativo avviso di rettifica, il disciplinare di gara, la relazione descrittiva dell'appalto e gli ulteriori atti presupposti e connessi della procedura negoziata indetta dalla stazione appaltante. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che l'udienza di merito è fissata per il 13 maggio 2026, che la stazione appaltante non si è costituita e che, ai fini della decisione, occorre acquisire la documentazione amministrativa e tecnica posta a fondamento degli atti impugnati, nonché verificare l'eventuale sopravvenienza di fatti o provvedimenti rilevanti per la permanenza dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori a carico della stazione appaltante, da eseguire entro il 25 marzo 2026, ordinando il deposito dei provvedimenti impugnati, degli atti e dei documenti sulla cui base sono stati adottati e di ogni elemento ritenuto utile ai fini della decisione. Ha inoltre richiesto di comunicare se, dopo le ultime produzioni documentali del luglio 2025, siano intervenuti fatti o siano stati adottati atti o provvedimenti rilevanti per la permanenza dell'interesse alla decisione o comunque idonei a incidere sull'esito della causa. L'ordinanza è stata adottata ai sensi degli artt. 46, comma 2, 65, comma 3, e 120, comma 6, c.p.a.; la Segreteria è stata incaricata di comunicarla alle parti. Nessuna statuizione di merito o sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale dell'acquisizione della documentazione necessaria al giudizio nei confronti della parte non costituita.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base del potere istruttorio del giudice amministrativo di disporre l'acquisizione di informazioni e documenti utili alla decisione.
art. 120, comma 6, c.p.a.
Richiamato nell'ambito del rito relativo alle controversie concernenti le procedure di affidamento di contratti pubblici.
art. 26 d.lgs. n. 81/2008
Indicato quale base normativa del DUVRI impugnato; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo a una procedura di affidamento, il giudice amministrativo può disporre d'ufficio l'acquisizione dalla stazione appaltante degli atti e dei documenti posti a fondamento dei provvedimenti impugnati quando tali elementi siano necessari per decidere la controversia.
- Quando la parte resistente non si è costituita e la documentazione disponibile non consente di definire la causa, il giudice può ordinare il deposito degli atti rilevanti a cura dell'amministrazione o dell'ente resistente, fissando un termine perentorio per l'adempimento.
- Prima della decisione di merito, il giudice può richiedere informazioni aggiornate sull'eventuale sopravvenienza di fatti o provvedimenti idonei a incidere sulla permanenza dell'interesse alla decisione del ricorso.
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