Cassazione Penale, Sentenza n. 11688/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'appello proposto da Cavicchioli avverso la sentenza del G.I.P. del 24/10/2018 che lo aveva condannato per reati fallimentari. Il primo motivo denunciava l'errore del difensore nel calcolare il termine di impugnazione a causa della discrepanza tra il termine riservato dal giudice letto in udienza (70 giorni) e quello indicato nella sentenza-documento (90 giorni), sostenendo che la diligenza professionale non può esigere che il difensore ricordi a memoria il termine letto in udienza quando non è stata consegnata copia del dispositivo. Il secondo motivo contestava la possibilità di correggere materialmente il dispositivo della sentenza sostituendo quanto riportato nel documento con il dispositivo letto in udienza, dato un apparente contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso: ha ritenuto che la Corte territoriale avesse errato nel dichiarare intempestivo l'appello, poiché la divergenza tra il termine di giorni settanta indicato nel dispositivo letto in udienza e i giorni novanta indicati nella sentenza-documento, unitamente alla possibilità di proroga prevista dall'art. 154, comma 4-bis, disp. att., dava luogo a una situazione obiettiva di incertezza per il difensore. Applicando il principio del favor impugnationis, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il prosieguo, assorbendo gli altri motivo di ricorso.
Norme richiamate
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la riserva di un termine per la redazione della sentenza; la Corte ha considerato rilevante la discrepanza nella durata del termine (70 vs 90 giorni) tra dispositivo letto in udienza e sentenza-documento, determinando incertezza sul termine di impugnazione.
art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Consente la proroga del termine riservato dal giudice per la redazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che questa possibilità rendesse obiettivamente incerta la durata del termine indicato e pertanto giustificasse il favore verso l'impugnazione.
art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato per i casi in cui non è esercitata la riserva di termini; la Corte ha distinto il caso esaminato da pronunce in cui il giudice non si era riservato termine.
art. 154, comma 4-bis, disp. att.
Ripresa più volte nel testo per sottolineare che l'esistenza della facoltà di proroga contribuisce a creare incertezza sul termine effettivo, giustificando la soluzione favorevole all'impugnazione.
art. 130 cod. proc. pen.
Norma sulla correzione di errori materiali; la Corte ha distinto i casi in cui è ammessa la correzione materiale da quelli in cui la discrepanza non è risolvibile tramite correzione perché non desumibile dalla motivazione.
art. 547 cod. proc. pen.
Combinato con l'art. 130 per individuare i limiti della correzione di errori materiali: la Corte ha osservato che la divergenza non poteva essere sanata mediante correzione materiale salvo che l'errore fosse oggettivamente riconoscibile dalla motivazione.
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Indica il vizio di violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione sollevato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto fondato il motivo di illegittimità dedotto in ordine alla valutazione della tempestività.
art. 175 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla diligenza del difensore nel calcolo dei termini; la Corte ha valutato la ragionevolezza dell'errore del difensore alla luce dell'incertezza documentale.
Massime di principio
- Se esiste una discrepanza tra il termine indicato nel dispositivo letto in udienza e quello riportato nella sentenza-documento, e la differenza riguarda la durata del termine riservato dal giudice (art. 544, comma 3), può sussistere una situazione di obiettiva incertezza che va risolta a favore dell'impugnazione (principio del favor impugnationis).
- La prevalenza del dispositivo letto in udienza sulla sentenza-documento non è automatica quando il giudice si è riservato un termine ex art. 544; la possibilità di proroga prevista dall'art. 154, comma 4-bis, può rendere incerta la durata effettiva del termine.
- La correzione materiale del dispositivo è ammessa solo se l'errore è oggettivamente riconoscibile dalla motivazione (art. 130 e 547); se non è desumibile alcun errore materiale dalla motivazione, non è legittimo sostituire il contenuto del documento con quanto letto in udienza.
- In caso di dubbio sulla tempestività dell'impugnazione, il dubbio va risolto in favore dell'ammissibilità dell'impugnazione; pertanto, un ritardo marginale o una discrepanza documentale deve essere valutata con attenzione e, se giustificata dall'incertezza, non deve portare alla dichiarazione di inammissibilità.
- Il difensore non è tenuto a ricordare a memoria termini non consegnati per iscritto: la diligenza professionale deve essere valutata alla luce della documentazione effettivamente disponibile e dell'obiettiva chiarezza o incertezza delle indicazioni ricevute in udienza.
- Se la corte territoriale dichiara inammissibile un gravame per scarto di giorni quando esiste una concreta e documentabile incertezza sull'effettiva scadenza del termine, la decisione può essere cassata e gli atti rimessi alla corte territoriale per il prosieguo.
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