Sentenza n. 67/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della graduatoria finale di merito della procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato di un Dirigente Sanitario – Medico in Formazione Specialistica nella disciplina di -OMISSIS- presso il Comprensorio Sanitario di -OMISSIS-, approvata con determina della Direttrice del Comprensorio Sanitario n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui dichiara il ricorrente “non idoneo” e colloca al primo posto la controinteressata; - del giudizio di “non idoneità” espresso dalla Commissione esaminatrice nei confronti del ricorrente all’esito della prova teorico-pratica del -OMISSIS-; - del verbale della Commissione esaminatrice, conosciuto solo in estratto, nella parte in cui ha illegittimamente determinato l’esclusione del ricorrente dalla graduatoria degli idonei; - della nota PEC del -OMISSIS- con cui l’Amministrazione ha parzialmente e illegittimamente denegato l’accesso agli atti richiesto dal Dr. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa, il bando di selezione nella parte in cui non garantisce la trasparenza delle operazioni di valutazione né le modalità di valutazione delle prove e dei titoli; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente all’ammissione nella graduatoria finale di merito e, per l’effetto, all’assunzione, ovvero, in subordine, alla rinnovazione della procedura selettiva; e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi dal ricorrente a causa dell’illegittimo esercizio della funzione amministrativa, con particolare riferimento al danno da perdita di chance di conseguire l’incarico, da liquidarsi secondo i criteri indicati nel presente ricorso o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ai sensi dell’art. 30 del Codice del Processo Amministrativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e giudizio di non idoneità all’esito della prova teorico-pratica, connessi verbali e parziale diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria, il giudizio di non idoneità, il verbale della commissione e il parziale diniego di accesso, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’ammissione in graduatoria e all’assunzione o, in subordine, la rinnovazione della procedura, nonché il risarcimento del danno da perdita di chance. Ha dedotto: indeterminatezza del bando quanto a oggetto, modalità e criteri di valutazione; violazione dell’autovincolo e determinazione postuma dei criteri da parte della commissione; difetto di motivazione del giudizio di non idoneità e violazione dell’art. 3 l. 241/1990; violazione della pubblicità della prova orale; illegittima composizione della commissione per carenza di comprovata competenza tecnica; illogicità e travisamento per mancata valutazione del curriculum; illegittimità del parziale diniego di accesso agli atti e lesione del diritto di difesa. L’Azienda e la controinteressata hanno eccepito la tardività del ricorso, la carenza di interesse per mancato superamento della prova di resistenza e l’infondatezza dei motivi. Hanno evidenziato che la graduatoria era stata pubblicata prima della notificazione del ricorso, che la richiesta di accesso non sospende il termine decadenziale, che anche la massima valorizzazione dei titoli non avrebbe consentito al ricorrente di raggiungere la soglia di idoneità e che la commissione aveva predeterminato criteri e punteggi prima dell’inizio dei colloqui.
La decisione
Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso e tutte le domande. In via preliminare ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività: nelle procedure concorsuali il termine di sessanta giorni decorre, di regola, dalla pubblicazione della graduatoria finale, momento in cui il candidato conosce la lesione e gli elementi essenziali dell’atto, senza necessità di conoscere già tutti i vizi; l’accesso successivo può consentire la proposizione di motivi aggiunti, ma non riapre il termine. Nel caso concreto la graduatoria era stata pubblicata anteriormente alla notificazione del ricorso. Il Collegio ha inoltre ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, poiché il ricorrente non aveva fornito la prova di resistenza: anche attribuendogli il massimo dei punti contestati per i titoli, non avrebbe raggiunto la soglia minima di idoneità né superato la vincitrice. Nel merito, comunque, tutte le censure sono state respinte. Il bando individuava sufficientemente l’oggetto della selezione e prevedeva alternativamente l’esame di idoneità o la valutazione dei titoli, rinviando alla disciplina provinciale applicabile. La commissione poteva predeterminare criteri e punteggi dopo la pubblicazione del bando, purché prima dell’inizio delle prove; dal verbale risultava che aveva fissato prima dei colloqui i tre ambiti di valutazione — motivazione, domanda disciplinare e caso clinico —, i relativi punteggi e i quesiti da sorteggiare. Il giudizio di non idoneità è stato ritenuto sufficientemente motivato dalla combinazione del punteggio, dell’annotazione relativa alle risposte non corrette e del colloquio di feedback svolto con il candidato. Non è stata provata alcuna effettiva esclusione del pubblico dalla prova orale: la mera ammissione singola dei candidati o la chiusura materiale della porta non dimostrano una violazione della pubblicità. La commissione risultava composta secondo la disciplina applicabile, da tecnici qualificati nella materia. La scelta del colloquio, anziché della valutazione autonoma dei titoli, è stata ritenuta coerente con l’interesse a verificare conoscenze effettive, ragionamento clinico e attitudine professionale; il curriculum era stato comunque considerato nell’ambito della voce motivazione. Il diniego di accesso ai documenti relativi agli altri candidati non idonei è stato ritenuto legittimo, perché non sorretto da un interesse difensivo concreto: per contestare la graduatoria era sufficiente l’accesso agli atti propri e a quelli della vincitrice. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, non essendo ravvisabile un illecito dopo il giudizio di legittimità degli atti. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 per ciascuna delle due parti vittoriose, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e ricorrono gli altri presupposti processuali indicati dal Collegio.
art. 29 c.p.a.
Il termine decadenziale ordinario per l’impugnazione degli atti amministrativi è di sessanta giorni; nelle procedure concorsuali decorre, di regola, dalla pubblicazione della graduatoria finale.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Impone la dichiarazione di irricevibilità del ricorso notificato tardivamente.
art. 12, comma 1, d.P.R. 487/1994
Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
I criteri possono essere fissati dalla commissione anche dopo il bando, purché siano predeterminati e verbalizzati prima dell’inizio delle operazioni valutative.
art. 3 l. 241/1990
Il giudizio di non idoneità è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante il punteggio, l’annotazione sulle risposte non corrette e le spiegazioni fornite nel colloquio di feedback.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
L’accesso difensivo richiede un interesse concreto e attuale collegato alla tutela della posizione giuridica; non si estende ai documenti privi di utilità per la difesa, come quelli relativi agli altri candidati non idonei quando sia sufficiente l’accesso agli atti propri e della vincitrice.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché gli atti impugnati sono stati ritenuti legittimi e quindi inidonei a integrare un illecito risarcibile.
art. 35 d.lgs. 165/2001
Il motivo relativo alla composizione della commissione è stato respinto, essendo stata accertata la presenza di componenti qualificati secondo la disciplina applicabile.
art. 9 d.P.R. 487/1994
La censura sulla composizione della commissione è stata respinta perché i commissari possedevano la qualificazione tecnica richiesta.
delibera Giunta provinciale n. 1406/2001
Disciplina la procedura di accertamento dell’idoneità e la composizione della commissione; il bando vi rinviava e la nomina dei commissari è stata ritenuta conforme.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali il termine per impugnare gli esiti decorre, di regola, dalla pubblicazione della graduatoria finale, poiché essa rende conoscibili la lesione e gli elementi essenziali dell’atto; la successiva acquisizione di documenti o delle ragioni specifiche di illegittimità non riapre il termine, ferma la possibilità di proporre tempestivi motivi aggiunti.
- I criteri di valutazione delle prove possono essere stabiliti dalla commissione anche se non analiticamente indicati nel bando, purché siano predeterminati, formalizzati nel verbale e fissati prima dell’inizio delle operazioni valutative, così da garantire trasparenza e imparzialità.
- Chi impugna i risultati di una procedura selettiva deve fornire almeno un principio di prova della possibilità di conseguire, in caso di accoglimento, una posizione utile in graduatoria; in mancanza della prova di resistenza, difetta l’interesse concreto e attuale al ricorso.
- La motivazione del giudizio concorsuale può risultare dalla combinazione del punteggio, delle annotazioni valutative contenute nel verbale e delle ulteriori spiegazioni fornite al candidato, quando tali elementi consentano di comprendere le ragioni dell’esito negativo.
- La pubblicità della prova orale non è violata dalla mera chiusura materiale della porta o dall’ammissione singola dei candidati, se non risulta che sia stato concretamente impedito l’accesso a soggetti interessati ad assistere alla prova.
- L’accesso difensivo è limitato ai documenti concretamente utili alla tutela della posizione azionata e non comprende indiscriminatamente gli atti relativi ad altri partecipanti quando la verifica della pretesa possa essere effettuata mediante l’accesso agli atti propri e a quelli del candidato risultato vincitore.
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