Cassazione Penale, Ordinanza n. 09019/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione di un telefono cellulare. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla prova della responsabilità ex art. 648 c.p., sostenendo in sostanza l'insufficienza della prova degli elementi oggettivi e soggettivi del reato; la Corte ha rilevato che la censura riproponeva pedissequamente doglianze già disattese in appello, senza un confronto specifico con la motivazione, che valorizzava la disponibilità del telefono da parte dell'imputato risultante dai tabulati telefonici e l'assenza di una spiegazione attendibile sulla provenienza del bene. Con il secondo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non dedotta come motivo di appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Con il terzo motivo ha contestato il diniego delle attenuanti generiche; la Corte lo ha ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, essendo la motivazione di merito immune da evidenti illogicità e fondata su elementi decisivi, in particolare i precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
integra il delitto di ricettazione la disponibilità del bene di provenienza illecita unita alla mancata fornitura di una spiegazione attendibile della provenienza, quando non vi siano elementi che colleghino il possesso a una lecita acquisizione o alla commissione di altro reato predatorio.
art. 131-bis c.p.
la censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è proponibile in cassazione se non è stata previamente dedotta con i motivi di appello, secondo la preclusione processuale richiamata dalla Corte.
art. 606, comma 3, c.p.p.
i motivi nuovi o non proposti in appello sono inammissibili in sede di legittimità quando la censura avrebbe dovuto essere specificamente devoluta al giudice di appello.
art. 62-bis c.p.
il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato ove il giudice di merito valorizzi elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti.
Massime di principio
- In tema di ricettazione, la prova della disponibilità del bene di provenienza illecita, unita all'assenza di una spiegazione plausibile e verificabile sulla sua origine, può integrare adeguatamente gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la questione non è stata devoluta al giudice di appello nei termini richiesti dal codice di rito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non illogica e faccia riferimento a elementi decisivi, senza necessità di confutare singolarmente ogni argomento favorevole addotto dalla difesa.
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