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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7914/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro il rigetto dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali (il Tribunale aveva concesso solo la detenzione domiciliare generica). Il Tribunale aveva motivato il diniego richiamando la "non comprovata attivazione risarcitoria" e un insufficiente grado di progressione nel trattamento, richiedendo un maggior approfondimento rispetto alla relazione dell'UEPE. Il difensore ha censurato l'illegittima qualificazione del risarcimento quale condizione essenziale, ha osservato che la persona offesa non si era costituita parte civile, che la sentenza non era definitiva per altri imputati e che il ricorrente aveva scarse possibilità economiche per adempiere obbligazioni civili; ha inoltre denunciato motivazione generica circa il presunto insufficiente progresso trattamentale. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza e rinviando il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato in modo stereotipato e incompleto: ha omesso un effettivo giudizio sul comportamento successivo alla condanna, non ha descritto né valutato correttamente la relazione dell'UEPE, ha dato eccessivo rilievo al mancato risarcimento del danno senza considerare l'esigibilità e la condizione economica del condannato, e ha applicato erroneamente il principio che il risarcimento sia condizione necessaria per l'affidamento. La Corte ha richiamato i principi secondo i quali il giudizio prognostico si fonda sull'osservazione della personalità e sui comportamenti attuali e non può richiedersi la completa revisione critica del passato né far prevalere automaticamente gravità del reato e precedenti; ha quindi disposto il rinvio per un nuovo esame conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Richiama i principi relativi all'affidamento in prova al servizio sociale: il giudizio prognostico deve basarsi sull'osservazione della personalità e sul comportamento attuale; non possono essere decisivi, di per sé e in senso negativo, la gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza; non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato, è sufficiente che il processo critico sia avviato.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Riferito in relazione all'incidente di esecuzione volto alla rimozione della dichiarazione di recidiva: il procedimento di esecuzione può incidere su profili della sentenza, ma tale situazione non giustifica da sola un diniego dell'affidamento senza una motivazione specifica.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 1410/2019; n. 4390/2019; n. 5981/2016)

    Consolidato principio applicativo: il Tribunale deve valutare tutte le fonti di conoscenza (reato, precedenti, pendenze processuali, condotta carceraria, indagine socio-familiare, relazione UEPE) e soprattutto i comportamenti attuali; è illegittimo negare l'affidamento sulla sola base del mancato risarcimento del danno senza considerare la condizione economica del reo; una motivazione generica o stereotipata è viziata.

Massime di principio

  • Il mancato risarcimento del danno non può, di per sé, escludere l'affidamento in prova: il giudice deve valutare anche l'esigibilità del risarcimento e le condizioni economiche del condannato.
  • Non è richiesta la prova di una completa revisione critica del passato; è sufficiente che dai risultati dell'osservazione emergano segni che tale revisione sia almeno avviata.
  • Il Tribunale deve motivare concretamente le ragioni per cui dissente da un parere positivo dell'UEPE: motivazioni generiche o stereotipate sono illegittime.
  • Il giudizio prognostico deve fondarsi sulle condotte attuali e sugli elementi positivi (assenza di nuove denunzie, adesione a valori sociali, attaccamento al contesto familiare, partecipazione al trattamento), non solo su elementi negativi come gravità del reato o precedenti.
  • Se il provvedimento di diniego non affronta specificamente i profili economici, trattamentali e di osservazione comportamentale, la decisione rischia di essere annullata dalla Cassazione e rinviata per nuovo esame.

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