Cassazione Penale, Sentenza n. 26847/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali contestando la decorrenza della revoca. Sosteneva che il Tribunale aveva ritenuto come antecedente alla revoca un episodio (denuncia per falsificazione della patente) poi infondato, provando che la patente era risultata conforme dalla documentazione serba prodotta dalla difesa. Inoltre evidenziava che, dal 29 agosto 2020 al 14 dicembre 2021 (data antecedente all'arresto), si era comportato complessivamente correttamente con una sola violazione giustificata e che quindi la revoca non doveva avere effetto retroattivo sull'intero periodo di affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse motivato adeguatamente la decisione di revoca e la determinazione della decorrenza della stessa, valutando la gravità e la ripetizione delle condotte illecite (piano finalizzato a sottrarre ingente denaro e preziosi per oltre 400.000 euro, partecipazione di più soggetti, tentativo di corruzione degli agenti) e le violazioni precedenti alle prescrizioni (diffide, sospetta patente falsa). Pur non ritenendo decisiva l'accertata inconsistenza della denuncia sulla patente, il Tribunale aveva comunque temperato gli effetti della revoca posticipandone la decorrenza alla data della prima diffida. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
decimo comma (nella parte dichiarata illegittima dalla Consulta)
L'art. 47 richiede che, in caso di revoca dell'affidamento in prova per comportamento incompatibile, il Tribunale di Sorveglianza determini la residua pena da espiare tenendo conto della durata delle limitazioni subite e del comportamento tenuto durante l'intero esperimento della misura; la norma non definendo la "comportamento incompatibile" impone una valutazione individuale e proporzionata
Corte Costituzionale, sentenza n. 343/1987
sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987
Ha stabilito che la revoca dell'affidamento richiede una motivazione caso per caso e che il Tribunale di Sorveglianza deve valutare, ai fini della determinazione della pena residua, sia la durata e il peso delle limitazioni che il comportamento tenuto, lasciando un ampio margine discrezionale al giudice di merito
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1: Masella, Perra, Attianese e altre)
Sez. 1, n. 19398/17 del 14/12/2016; Sez. 1, n. 490/16 del 3/11/2015; Sez. 1, n. 9314 del 19/2/2014; Sez. 1, n. 34565 del 12/4/2007
La Cassazione impone che il Tribunale di Sorveglianza motivi espressamente la determinazione della residua pena considerando la gravità oggettiva e soggettiva del fatto che ha dato luogo alla revoca, la condotta complessiva dell'affidato durante il periodo di prova e l'incidenza delle prescrizioni; la revoca può avere effetto retroattivo (totale o parziale) se emerge che l'affidato non ha mai aderito al processo rieducativo
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non ha automatismi: il Tribunale di Sorveglianza deve motivare caso per caso la decorrenza della revoca e la misura della pena residua, valutando gravità del fatto, ripetizione delle violazioni e comportamento complessivo durante il periodo di prova
- L'accertamento che una specifica denuncia sia infondata non è necessariamente risolutivo se il comportamento complessivo del condannato dimostra la mancata adesione al percorso rieducativo; quindi anche prove di "inconsistenza" di singoli episodi possono non bastare a impedire la revoca o a farne retrodatare gli effetti
- Il giudice può temperare gli effetti della revoca evitando la retroattività totale quando ritiene che il condannato abbia comunque subito limitazioni di libertà rilevanti o si sia comportato correttamente per un periodo significativo; in tal modo la decorrenza può essere fissata alla prima diffida o ad altra data intermedia
- Per impugnare con successo la decorrenza della revoca è necessario dimostrare in modo articolato che la valutazione del Tribunale è illogica, contraddittoria o priva di motivazione rispetto ai criteri richiesti (gravità oggettiva e soggettiva, condotta complessiva, incidenza delle prescrizioni)
- In fase difensiva è utile documentare non solo l'esito di singoli procedimenti (es. mancata iscrizione o archiviazione) ma anche fornire prove sul comportamento complessivo e sull'osservanza delle prescrizioni durante tutto il periodo di affidamento
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