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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38362/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato in primo e secondo grado per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sia sulla mancata assoluzione, sostenendo l'erroneità della ricostruzione dei fatti e dell'identificazione, sia sul trattamento sanzionatorio, lamentando il discostamento dal minimo edittale. La Corte di cassazione rileva che le censure riproponevano questioni già affrontate dalla Corte territoriale con motivazione completa e logica: la prova del reato derivava dal verbale di arresto e da elementi oggettivi quali il lancio dal balcone di un involucro corrispondente a un pannolino della stessa tipologia trovata nell'appartamento, la conoscenza personale dell'imputato da parte degli operanti e l'irrilevanza della dedotta tardività del recupero; quanto alla pena, il giudice di merito aveva giustificato l'aumento rispetto al minimo per la presenza di droghe pesanti di diversa natura, in quantità significativa, nonché per il ritrovamento di denaro contante, indice di uno spaccio svolto in forma professionale.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Viene richiamato come titolo di condanna nei due gradi di merito per la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a ritenere infondate le censure difensive.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È il testo normativo di riferimento per il reato in materia di stupefacenti contestato all'imputato.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e disattese dalla corte di merito con motivazione completa, coerente e logica, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • La prova della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio può essere desunta da un insieme di elementi indiziari convergenti, quali il sequestro conseguente all'arresto, la corrispondenza tra l'involucro recuperato e il materiale rinvenuto nell'abitazione, il riconoscimento dell'imputato da parte degli operanti e le circostanze del rinvenimento.
  • La determinazione della pena è legittimamente sorretta da una motivazione che valorizzi la natura delle sostanze, la loro varietà, la quantità significativa e ulteriori elementi fattuali indicativi di un'attività di spaccio non occasionale o professionale; il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito se questa è congruamente argomentata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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