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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25752/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., basato su due vizi di percezione della Corte di cassazione nella sentenza n. 547/2020: (1) la Corte aveva ritenuto inammissibile parte del terzo motivo di ricorso per cassazione per mancata trascrizione dell'avviso di accertamento nel ricorso, mentre il ricorrente afferma di aver effettivamente trascritto integralmente l'avviso (pagg. 2-14 del ricorso); (2) la Corte aveva ritenuto che il contribuente fosse già a conoscenza delle contestazioni relative alle movimentazioni bancarie per aver ricevuto il processo verbale di costatazione (P.V.C.), mentre dall'avviso di accertamento risultava che gli accertamenti bancari erano stati svolti successivamente al P.V.C. e quindi non potevano essere contenuti in esso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di revocazione: è stato constatato un errore di percezione riguardo alla trascrizione dell'avviso di accertamento nel ricorso per cassazione e un errore di percezione circa la conoscibilità, tramite il P.V.C., degli accertamenti bancari eseguiti successivamente. Perciò la Corte ha proceduto alla valutazione di merito dei motivi di cassazione. Sul merito la Corte ha ritenuto infondato il ricorso del contribuente (mancanza di allegazioni analitiche per confutare le presunzioni tratte dalle movimentazioni bancarie e assenza di prova che i conti di terzi fossero fittizi), e ha respinto il ricorso principale; la Corte ha infine disposto la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    Il vizio revocatorio per errore di fatto o di percezione può essere invocato quando la decisione sia stata fondata su una supposizione di fatto la cui falsità è incontrovertibilmente accertata o sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; la Corte applica questo principio per accogliere il ricorso per revocazione.

  • art. 391-bis, quarto comma, cod. proc. civ.

    Richiamato in ordine alle ipotesi di rito sulla ammissibilità del gravame; la Corte ha valutato e scartato l'applicabilità della specifica ipotesi evocata dal ricorrente in sede di fissazione dell'udienza.

  • art. 32 DPR 600/1973

    Prevede una presunzione legale che consente all'Amministrazione finanziaria di riferire ad operazioni imponibili i dati ricavati dai conti correnti; la Corte conferma che tale presunzione è utilizzabile dall'Amministrazione e può essere superata dal contribuente mediante prova analitica.

  • art. 51 DPR 633/1972

    Analogamente all'art. 32 del DPR 600/1973, costituisce base normativa per l'utilizzo delle movimentazioni bancarie nell'ambito degli accertamenti IVA; la Corte lo richiama nel quadro delle presunzioni utilizzabili dall'Ufficio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per distinguere la presunzione legale prevista dalle norme tributarie dalle presunzioni semplici del codice civile che richiedono gravità, precisione e concordanza; la Corte osserva che la presunzione fiscale non necessita di tali requisiti.

Massime di principio

  • L'errore di percezione di fatti documentali da parte del giudice di legittimità può costituire fondamento per la revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. se la decisione è stata sorretta da una falsa supposizione di fatto.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che il contenuto degli atti impugnati sia trascritto o allegato o che sia indicato tempo e luogo della produzione; però, se la trascrizione risulta comunque negli atti e il giudice non l'ha osservata, questo può integrare errore revocatorio.
  • Se accertamenti bancari sono eseguiti successivamente al processo verbale di constatazione, il contribuente non può essere ritenuto conoscitore di quei rilievi tramite il P.V.C.; l'uso di elementi acquisiti successivamente richiede che siano stati portati a conoscenza del contribuente nei modi previsti.
  • L'Amministrazione può basare l'accertamento su movimentazioni bancarie (anche di conti intestati a congiunti) attraverso la presunzione di cui agli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972; tuttavia il contribuente ha l'onere di contestare analiticamente ciascun movimento per superare la presunzione.
  • I conti intestati a familiari possono essere utilizzati come elementi indiziari per l'attribuzione delle somme al contribuente quando sussistano elementi sintomatici della riferibilità (stretta familiarità, capacità reddituale ingiustificata, infedeltà dichiarativa, attività del contribuente compatibile con la maggiore redditività).
  • In presenza di questioni peculiari e complesse la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.

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