Sentenza del 13/12/2016 n. 6725 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato tardivamente, oltre 90 giorni dalla scadenza, la dichiarazione IVA relativa al 2009, indicando un credito di 2.878,00 euro. Il credito era stato riportato nella dichiarazione IVA 2010, ma, dopo le indicazioni dell'Agenzia e il richiamo alla circolare n. 34/E del 2012, la contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa eliminando tale riporto. Successivamente aveva chiesto il rimborso del credito 2009, ma l'Agenzia lo aveva respinto ritenendo decaduto il diritto, in quanto la domanda era stata presentata oltre il termine biennale previsto per alcune forme di rimborso. La contribuente ha impugnato il diniego sostenendo che il credito IVA, documentalmente verificabile, poteva essere richiesto entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello e riformato la sentenza impugnata. Ha stabilito che la tardiva presentazione della dichiarazione IVA non fa venir meno il diritto al rimborso di un credito effettivamente esistente e documentabile. Ha ritenuto non applicabile al caso la normativa sui versamenti diretti e ha considerato il credito certo, liquido ed esigibile, anche perché l'Agenzia non ne aveva contestato l'effettiva sussistenza né aveva svolto i controlli contabili possibili. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare 2.878,00 euro, oltre agli interessi di legge dalla data della richiesta fino all'effettivo pagamento, nonché a sostenere le spese del giudizio, liquidate in 2.800,00 euro oltre accessori. La sentenza è stata dichiarata provvisoriamente e immediatamente esecutiva, senza imporre garanzie al contribuente.
Norme richiamate
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 6 agosto 2012
Secondo l'impostazione inizialmente seguita dall'Amministrazione, il credito derivante da una dichiarazione considerata omessa perché presentata oltre 90 giorni non poteva essere riportato o utilizzato in compensazione nell'anno successivo. La Commissione non ha però ritenuto tale disciplina decisiva per il diritto al rimborso del credito effettivamente esistente.
Art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015
Le sentenze tributarie sono provvisoriamente esecutive
La Commissione ha ritenuto operativa la provvisoria esecutività della sentenza, almeno nei casi in cui non siano necessarie garanzie a carico del contribuente, dichiarando quindi immediatamente esecutiva la condanna al rimborso.
Art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23
La norma delegava il Governo a introdurre l'immediata esecutorietà delle sentenze tributarie per tutte le parti. È stata richiamata dalla Commissione per sostenere una lettura costituzionalmente orientata della disciplina sull'esecutività.
Art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 156/2015
La disposizione transitoria subordinava l'effettiva entrata in vigore della nuova disciplina sull'esecutività all'emanazione di un decreto sulle garanzie. La Commissione ha ritenuto che tale subordinazione non potesse impedire l'esecutività quando nessuna garanzia fosse necessaria.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4316/2015
È stata richiamata per affermare che l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione IVA non priva il contribuente del diritto al rimborso di un credito IVA obiettivamente riscontrabile, esercitabile entro l'ordinario termine di prescrizione decennale.
D.M. n. 55/2014
Richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio, poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e determinate in 2.800,00 euro oltre spese generali, CPA e IVA.
Massime di principio
- La presentazione tardiva o omessa della dichiarazione IVA può impedire alcune modalità di utilizzo del credito, come il riporto o la compensazione, ma non esclude automaticamente il diritto al rimborso se il credito è reale, documentabile e non contestato.
- Per ottenere il rimborso è essenziale conservare e produrre la documentazione contabile idonea a dimostrare il credito, inclusi registri IVA, fatture e scritture contabili.
- Il termine applicabile dipende dalla natura della richiesta: il termine biennale previsto per determinate ipotesi non può essere automaticamente esteso a un credito IVA risultante da una dichiarazione tardiva, per il quale può rilevare il termine ordinario di prescrizione decennale.
- L'Amministrazione finanziaria può verificare l'esistenza del credito anche dopo la presentazione tardiva della dichiarazione; la mancata contestazione o il mancato svolgimento dei controlli, uniti alla documentazione disponibile, possono rafforzare la pretesa del contribuente.
- In caso di accoglimento del ricorso, il giudice può condannare l'Amministrazione al rimborso del credito, agli interessi dalla data della richiesta e alle spese processuali.
- La concreta applicazione dei termini e dei principi può dipendere dalla normativa vigente e dall'evoluzione della giurisprudenza, quindi una situazione analoga deve essere verificata alla luce della data dei fatti e della documentazione disponibile.
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