Sentenza n. 1154/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento: - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.36498 Comunicazione: CP700-4485545-P notificata all'azienda agricola in data 14 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/2001; - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare sul latte per il periodo 2000/2001, connessa all’aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 14 ottobre 2022, relativa al ricalcolo del prelievo supplementare per il periodo 2000/2001, chiedendone l’annullamento unitamente agli atti connessi, presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio AGEA ha rappresentato di avere annullato, con provvedimento del 25 novembre 2023, le comunicazioni di ricalcolo adottate anteriormente all’11 agosto 2023, tra cui quella impugnata, in applicazione dell’art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103/2023. La ricorrente non si è opposta alla richiesta dell’Amministrazione di dichiarare l’improcedibilità, manifestando così il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha rilevato che la comunicazione impugnata era divenuta priva di effetto ex lege, in quanto l’art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito dalla l. 103/2023, stabilisce che le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sostituite da nuove comunicazioni, da adottare sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti dall’Amministrazione. Il provvedimento era inoltre stato annullato da AGEA. Non residuando un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto, il ricorso è stato definito in rito. Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto della chiusura in rito e della complessità dell’evoluzione normativa e contenziosa della materia.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. 103/2023
tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
Le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare già notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto ex lege e devono essere sostituite da nuove comunicazioni fondate sui dati nazionali di produzione detenuti dall’Amministrazione.
art. 8-ter l. 33/1999
Richiamato nell’oggetto della domanda con riferimento all’eventuale aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione da remoto; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta rende prive di effetto ex lege le comunicazioni amministrative impugnate e ne prevede la sostituzione con nuovi atti, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento delle comunicazioni originarie, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, ove non residuino effetti lesivi da rimuovere e il ricorrente non manifesti un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
- La mancata opposizione del ricorrente alla richiesta dell’Amministrazione di dichiarare l’improcedibilità costituisce, nel caso esaminato, una condotta processuale dimostrativa del venir meno dell’interesse alla decisione di merito.
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