Sentenza n. 14522/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento del provvedimento di ammonimento adottato il -OMISSIS- dal Questore di Rieti a carico della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Rieti ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ammonimento questorile deducendo, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative e procedimentali, per la mancata audizione della stessa, ritenuta persona informata sui fatti. In secondo luogo, ha contestato nel merito la ricostruzione dei fatti e l'adeguatezza dell'istruttoria, negando o ridimensionando la sussistenza di rumori molesti, lancio di sporcizia e terra sul terrazzo, urla, insulti, appellativi volgari, parolacce e minacce nei confronti della vicina di casa e dei suoi familiari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla censura procedimentale, ha ritenuto legittima la mancata audizione della ricorrente, poiché l'ammonimento è stato adottato in presenza di particolari esigenze di celerità connesse alla necessità di prevenire l'aggravamento di una situazione conflittuale e di tutelare la sicurezza pubblica. L'urgenza è stata desunta dalla prossimità temporale tra l'esposto e l'adozione dell'ammonimento, dalla reiterazione e dall'intrinseca offensività delle condotte, dall'intervento delle volanti e dal coinvolgimento del figlio minorenne della denunciante. Il Collegio ha inoltre osservato che la mancata partecipazione procedimentale non ha privato la ricorrente delle facoltà difensive, esercitabili mediante ricorso gerarchico o giurisdizionale. Nel merito, ha ritenuto adeguata l'istruttoria, fondata sulle dichiarazioni di persone informate sui fatti, sulle annotazioni di servizio delle volanti e sulla documentazione fotografica. Gli elementi sono stati valutati unitariamente e hanno confermato la ricostruzione delle condotte persecutorie e minacciose, nonché il timore per l'incolumità della denunciante e dei suoi familiari. L'ammonimento è stato qualificato come misura preventiva e cautelare, fondata su un giudizio prognostico e finalizzata a prevenire la commissione di reati contro la persona. Spese compensate per la partecipazione solo formale dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento di ammonimento questorile, avente natura preventiva e cautelare e diretto a dissuadere da comportamenti persecutori e a prevenire reati contro la persona.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
qualora «sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento»
La comunicazione di avvio del procedimento e il contraddittorio procedimentale possono essere omessi quando ricorrano esigenze di celerità, individuate nel caso concreto nella necessità di intervenire tempestivamente per la tutela della sicurezza pubblica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale non invalida necessariamente un ammonimento questorile quando dal provvedimento e dagli atti dell'istruttoria emergano specifiche esigenze di celerità connesse alla necessità di prevenire l'aggravamento di condotte potenzialmente lesive della sicurezza e dell'incolumità delle persone.
- L'ammonimento questorile ha natura preventiva e cautelare: può essere adottato sulla base di un giudizio prognostico circa il rischio di reiterazione o aggravamento di comportamenti persecutori, senza richiedere l'accertamento definitivo di una responsabilità penale.
- La legittimità dell'ammonimento può fondarsi su una valutazione complessiva e non parcellizzata degli elementi istruttori, comprese dichiarazioni di persone informate sui fatti, annotazioni di servizio delle forze dell'ordine, documentazione fotografica e reiterazione delle condotte.
- Nel valutare il presupposto del pregiudizio per la persona destinataria delle condotte, assumono rilievo anche il contesto di persistenti tensioni personali, la reiterazione degli episodi, la loro offensività intrinseca e il coinvolgimento dei familiari della denunciante.
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