Cassazione Penale, Sentenza n. 4578/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente, trattenuta in custodia cautelare a fini estradizionali verso la Cina per il reato corrispondente all'art. 130 d.lgs. n. 185/1993 (abusiva raccolta del risparmio), impugna l'ordinanza che ha respinto la richiesta di sostituzione della misura. Deduce (1) violazione di legge per apparente carenza di motivazione circa il pericolo di fuga (la Corte avrebbe fatto riferimento a precedenti provvedimenti richiamando fattori quali la fuga dalla Cina, l'arresto mentre stava imbarcandosi per la Grecia, contatti con familiari all'estero e la presenza in Italia solo transitoria; la ricorrente contesta la rilevanza e la concretezza di tali elementi); e (2) violazione di legge per totale mancata motivazione circa l'adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive, in particolare la detenzione domiciliare con controllo elettronico.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il primo motivo (critica della motivazione/fatti) perché il ricorso in materia di misure cautelari estradizionali è consentito solo per violazione di legge (art. 719 c.p.p.) e il rinvio ai precedenti provvedimenti soddisfa il requisito della motivazione. Accoglie invece il secondo motivo: la Corte di appello non si era pronunciata sull'eventuale adeguatezza di misure meno afflittive (es. custodia domiciliare con controllo elettronico), incorrendo in un difetto totale di motivazione. Perciò la Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello, limitatamente alla valutazione delle misure alternative.
Norme richiamate
art. 176 legge penale della Repubblica Popolare Cinese
Reato straniero denunciato ("assorbimento illecito di depositi pubblici") ritenuto corrispondente alla fattispecie italiana richiamata (art. 130 d.lgs. n. 185/1993) ai fini dell'estradizione
art. 130 d.lgs. n. 185/1993
Norma italiana che punisce l'abusiva attività di raccolta del risparmio; utilizzata dalla Corte per qualificare la fattispecie estera come equivalente a un reato previsto dall'ordinamento italiano
art. 719 cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti su misure cautelari nel procedimento estradizionale alla sola ipotesi di violazione di legge, escludendo il riesame pieno dei fatti e della motivazione
Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov, Rv. 239692)
Giurisprudenza di legittimità che definisce il concetto di motivazione "apparente" come quella affetta da vizi così radicali da privare l'apparato argomentativo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; richiamata per escludere l'apparenza della motivazione nel caso concreto
Massime di principio
- In materia di misure cautelari nel procedimento estradizionale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (art. 719 c.p.p.): le censure meramente critiche sulla valutazione dei fatti o sulla sufficienza della motivazione sono inammissibili.
- Il rinvio a precedenti provvedimenti dello stesso giudice può soddisfare il requisito della motivazione se quei provvedimenti sono conoscibili dall'interessato e contengono i dati di fatto rilevanti.
- La presenza di familiari all'estero e la natura transitoria della presenza in Italia sono elementi rilevanti e ragionevolmente considerabili a sostegno del pericolo di fuga, ma la loro mera enunciazione deve essere sorretta da un'adeguata valutazione concreta da parte del giudice di merito.
- Il giudice che applica una misura custodiale deve valutare e motivare espressamente l'adeguatezza o l'inadeguatezza di misure meno afflittive (es. custodia domiciliare con controllo elettronico); il mancato esame delle alternative costituisce vizio di motivazione idoneo all'annullamento e al rinvio.
- Chi impugna deve mirare a far emergere vizi di diritto (difetto totale di motivazione, omessa pronuncia su punti obbligatori, violazione di norme procedurali) se intende ottenere l'esame in Cassazione; le contestazioni puramente sulla logica o sufficienza della motivazione restano di competenza del giudice di merito.
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