Cassazione Penale, Sentenza n. 13320/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 656, comma 8-bis, c.p.p., la rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione (e la sospensione del titolo esecutivo) perché non aveva avuto conoscenza dell'avviso di esecuzione; in precedenza era stato dichiarato irreperibile, la notifica era stata eseguita al difensore ai sensi dell'art. 159 c.p.p., la sospensione dell'ordine era stata revocata dal P.M. e l'ordine di carcerazione eseguito al rientro in Italia del condannato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'art. 656, comma 8-bis, c.p.p. non si applichi quando la notifica sia stata eseguita con le modalità previste per l'irreperibilità (dichiarazione di irreperibilità e notificazione al difensore). Ha richiamato la giurisprudenza consolidata che esclude la rinnovazione della notificazione per l'irreperibile, salvo contestare la completezza delle ricerche o l'erroneità del decreto di irreperibilità. Poiché il ricorrente non ha messo in discussione validamente il decreto di irreperibilità né ha indicato elementi specifici sulle ricerche omesse, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656 c.p.p., comma 8-bis
Consente al P.M. di disporre la rinnovazione della notificazione dell'ordine di esecuzione se è provato o apparso probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza; la Corte interpreta la norma come non applicabile quando la notificazione è stata effettuata con le forme previste per l'irreperibilità
art. 159 c.p.p.
Regola la dichiarazione di irreperibilità e la notificazione all'ultimo difensore; la Corte considera che, una volta dichiarata l'irreperibilità e notificato l'atto al difensore, la notificazione sia valida e non soggetta alla rinnovazione prevista dall'art. 656, comma 8-bis
art. 420 e segg. c.p.p. (in particolare art. 420-bis e art. 420-quater)
Norme relative alla cognizione e alla verifica dell'effettiva conoscenza dell'accusa (procedimento contumaciale/assenza); la Corte rileva che queste disposizioni non si applicano al procedimento esecutivo, che concerne vicende successive alla formazione del giudicato
art. 666 c.p.p., comma 2
Prevede il ricorso contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione; è la norma procedurale che ha consentito al ricorrente di impugnare l'ordinanza del Tribunale di Bergamo
art. 629-bis c.p.p.
Rimedio straordinario richiamato a titolo esemplificativo: la Corte nota che dopo la formazione del giudicato rimangono rimedi specifici e non l'applicazione delle norme sull'assenza del procedimento di cognizione
art. 175 c.p.p.
Norma sul giudizio contumaciale richiamata nella distinzione tra rimedi disponibili nel procedimento di cognizione e quelli nel procedimento esecutivo
art. 616 c.p.p.
Prevede l'integrale condanna alle spese e la possibilità di condanna a somma a titolo di ammenda: la Corte ha applicato tale norma per disporre il pagamento di euro 3.000 a carico del ricorrente
art. 670 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla rinnovazione della notifica e alla motivazione del giudice; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché la norma evocata non giustifica la rinnovazione nel caso di notificazione eseguita per irreperibilità
Massime di principio
- L'art. 656, comma 8-bis, c.p.p. per la rinnovazione della notificazione non si applica se la notificazione è stata eseguita con le modalità previste per l'irreperibilità (dichiarazione di irreperibilità e notificazione all'ultimo difensore).
- Chi contesta la notificazione eseguita per irreperibilità deve impugnare la correttezza delle ricerche o la validità del decreto di irreperibilità, indicando elementi specifici; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le regole sul procedimento di cognizione in tema di assenza e di effettiva conoscenza dell'accusa (artt. 420 e ss.) non possono essere automaticamente trasferite al procedimento esecutivo, che riguarda vicende successive alla formazione del giudicato.
- Se l'irreperibilità è stata regolarmente accertata e la notificazione al difensore è avvenuta secondo legge, il rimedio non è la rinnovazione ex art. 656(8-bis) ma la contestazione dell'irregolarità delle ricerche o l'impugnazione dei provvedimenti specifici consentiti nel procedimento esecutivo o, in casi limitati, rimedi straordinari previsti dal codice.
- Nel proporre un'istanza di rinnovazione della notificazione, è strategico documentare in modo preciso quali ricerche non sono state svolte o indicare luoghi concreti dove il condannato poteva essere rintracciato, altrimenti la domanda rischia di essere declarata inammissibile.
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