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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23837/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imbesi impugnava la sentenza della Corte d'appello di Messina (05/04/2019) con due censure principali: 1) error in diritto e vizio di motivazione nella qualificazione della somma di denaro ricevuta a seguito del contratto preliminare di vendita (800.000 euro) — il ricorrente sosteneva che non fosse reddito tassabile, ma fosse da qualificare come caparra confirmatoria, caparra penitenziale o clausola penale, percepita nella sfera privata e quindi non imponibile ai fini IRPEF, con conseguente insussistenza del reato contestato e necessità di revoca della confisca; 2) illegittimità della confisca disposta dalla Corte territoriale (confisca diretta della somma di 241.485,02 euro) per mancata verifica del nesso di pertinenzialità tra reato e denaro e per la presunta incompatibilità con gli artt. 240 e 322 ter c.p. e con l'art. 7 CEDU, soprattutto in ragione dell'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura: il giudice di merito aveva adeguatamente motivato integrando le valutazioni del Tribunale, individuando nell'art. 6 del contratto preliminare una clausola che attribuiva alla somma la funzione di penale/risarcimento e richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui la somma trattenuta a titolo di penale può integrare reddito imponibile (anche con componente assimilata a plusvalenza ai sensi dell'art. 67 TUIR) e dunque integrazione del presupposto del reato tributario. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui, quando il prezzo o il profitto del reato è denaro, la confisca di somme disponibili nel patrimonio del reo va qualificata come confisca diretta senza necessità di provare la corrispondenza materiale tra la specifica somma e il provento del reato (principe motivante la conferma della confisca limitata alla somma sequestrata). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    Norma delittuosa richiamata come titolo del reato tributario contestato; la Corte ha ritenuto integrata la condotta di evasione/repressione fiscale in relazione alla mancata dichiarazione del corrispettivo trattenuto.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina della confisca; la Corte ha esaminato la legittimità della confisca di somme ritenute provento del reato.

  • art. 322 ter cod. pen.

    Richiamato tra le norme connesse alla valutazione della confisca (il ricorrente lo aveva invocato nella censura), anche se la decisione si concentra sui principi giurisprudenziali relativi alla confisca del denaro.

  • art. 7 CEDU

    Invocato dal ricorrente per profili di nullità o illegittimità della misura ablativa in relazione alla garanzia di legalità delle pene; la Corte non ha ritenuto fondata la violazione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 6, comma 4

    Richiamato nella parte in cui si valuta la natura IVA/tributaria delle somme anticipate o delle caparre e la loro imputazione al prezzo nei contratti di cessione.

  • art. 67 TUIR

    Richiamato per sostenere che la somma trattenuta a titolo di penale può integrare una componente assimilabile a plusvalenza imponibile, quando la prestazione principale (cessione dell'immobile) avrebbe generato reddito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del ricorso rigettato.

  • Sez. U, n. 10561 del 30.01.2014 (Gubert) e Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci) e Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata a favore del principio secondo cui, se il profitto o il prezzo del reato è denaro, la confisca delle somme rinvenute nel patrimonio del reo deve essere qualificata come confisca diretta senza necessità di prova materiale del nesso di identità tra la specifica somma e il provento criminale, data la natura fungibile del denaro.

Massime di principio

  • Se una somma è trattenuta a titolo di penale per inadempimento di un contratto preliminare, può essere qualificata come risarcimento con componente assimilabile a reddito imponibile quando la prestazione principale avrebbe generato redditi tassabili; in tali casi rilevano disposizioni civilistiche e tributarie per determinare rilevanza fiscale.
  • Il giudice d'appello può fare riferimento e integrare la motivazione del primo grado; in cassazione non è sempre ammesso un rinnovato esame puntuale degli stessi fatti quando la motivazione di primo grado sia logica e non viziata e non sia stata specificamente e criticamente censurata.
  • Per il denaro come provento del reato, la giurisprudenza di legittimità ammette la confisca diretta delle disponibilità monetarie del reo senza la prova di identità fisica della somma, in ragione della natura fungibile del denaro: per contrastare tale misura è necessario dimostrare che non vi sia stato un effettivo accrescimento patrimoniale riconducibile all'attività criminosa.
  • La distinzione tra caparra confirmatoria, caparra penitenziale e clausola penale è rilevante ai fini civili e fiscali; la difesa dovrebbe produrre elementi probatori precisi sulla natura economica e sull'attitudine della prestazione a generare reddito per contestare l'assoggettamento fiscale e la rilevanza penale.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce automaticamente misure patrimoniali: occorre valutare la normativa e la giurisprudenza applicabile in materia di confisca rispetto a somme riconducibili al reato.

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