Cassazione Penale, Sentenza n. 44685/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per ricettazione di una tessera Viacard e per l'utilizzo indebito della stessa. Primo motivo: violazione di legge per carenza di prova sulla sussistenza del reato presupposto (contestata assenza di prova dell'origine delittuosa della tessera). Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 99 c.p. e omissione della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato indicato al capo B) (art. 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007), atteso che il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva.
La decisione
Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte ha confermato che dalla denuncia del titolare della tessera e dall'uso da parte di soggetto non abilitato emergeva logicamente la provenienza delittuosa del bene, sufficiente per la ricettazione secondo consolidata giurisprudenza. Il secondo motivo è stato invece accolto: considerata l'esclusione della recidiva in primo grado e il calcolo dei termini (artt. 160 e 161 c.p.) con la sospensione dal 19/04/2017 al 10/05/2017, la prescrizione del reato di capo B) è maturata il 12/01/2019, anteriore alla pronuncia in appello; la Corte ha annullato senza rinvio la condanna limitatamente al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione, ha eliminato l'aumento per continuazione connesso a quel capo (gg. 14 di reclusione ed Euro 34,00) e ha rideterminato la pena complessiva in mesi 3 e giorni 16 di reclusione ed Euro 266 di multa.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla declaratoria di estinzione del reato; la Corte ha valutato il quesito prescrizionale anche alla luce dell'esclusione della recidiva in primo grado
art. 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007
Norma indicata nel capo B); rilevante per la qualificazione del reato contestato e per il calcolo delle conseguenze penali
artt. 160 e 161 cod. pen.
Servono a determinare la durata massima della pena e i termini di prescrizione; la Corte li ha applicati per stabilire che la prescrizione del reato di capo B) è maturata il 12/01/2019
art. 620, lett. L) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, quando sussistono i presupposti, di rideterminare la pena senza rinvio; applicata per eliminare l'aumento dovuto alla continuazione e rideterminare la pena complessiva
art. 442 cod. proc. pen.
Richiamato per la riduzione della pena prevista per il rito speciale applicato (riduzione "per il rito"), utilizzata nella ricalcolazione della pena finale
art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020, n. 137 e art. 16, D.L. 30/12/2021, n. 228
Norme procedurali emergenziali che hanno regolato la forma di esame del ricorso in Cassazione nelle forme scritte previste dal decreto; la Corte ha esaminato il ricorso con tali modalità
Giurisprudenza (Sez.1, n. 46419/2019; Sez.1, n. 29486/2013; Sez.5, n. 527/2016)
Principio consolidato secondo cui, in tema di ricettazione (e analogamente per riciclaggio), è sufficiente la prova logica dell'esistenza del reato presupposto e la natura/caratteristiche del bene per inferirne la provenienza delittuosa, senza bisogno di un accertamento giudiziale dell'evento-reato originario
Massime di principio
- In materia di ricettazione non è sempre necessario provare giudizialmente il reato presupposto: la provenienza delittuosa di un bene può essere accertata sulla base di elementi logici, delle circostanze della denuncia e delle caratteristiche dell'oggetto.
- La prescrizione va calcolata con attenzione agli artt. 160 e 161 c.p. e alle sospensioni: se la prescrizione matura prima della pronuncia che conferma la condanna in grado successivo, il reato è estinto e la condanna relativa deve essere annullata senza rinvio.
- L'esclusione della recidiva in primo grado può influire sul termine prescrizionale e quindi sulle conseguenze della prescrizione per i capi successivi.
- Se un capo viene estinto per prescrizione, la Corte può rideterminare la pena complessiva ed eliminare gli aumenti dovuti alla continuazione (ai sensi dell'art. 620, lett. L) c.p.p.), riducendo di conseguenza la pena finale.
- I ricorsi generici o non specificamente motivati sono spesso respinti: la doglianza sulla carenza di prova deve indicare chiaramente gli elementi mancanti o viziati nella motivazione.
- Le procedure emergenziali (es. art. 23 D.L. 137/2020) possono modificare le modalità di esame del ricorso in Cassazione; ciò non incide sulla valutazione di merito dei motivi sostanziali se le forme previste sono rispettate.
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