Sentenza n. 198/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza emessa dal Prefetto di Teramo in data 18.02.2021, prot. n. 0011543, notificata in data 22.02.2021, con il quale è stato ordinato all'odierno ricorrente “l'immediato richiamo, ritiro e distruzione del prodotto pirotecnico Cobra P1 di cui alle premesse, secondo le procedure previste dalla vigente normativa"; - di tutti gli atti a quello suindicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti tra cui, in via principale, il provvedimento adottato dall’Autorità Belga in ordine al prodotto denominato “Cobra P1”, ritenuto non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla direttiva 2013/29/UE, recepita dall’ordinamento Italiano con d.lgs. 123/2015 e del provvedimento n. C-2020/15554 del 17.09.2020, con cui ne è stato disposto il richiamo dal mercato previa segnalazione dei lotti non conformi sul sistema RAPEX.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza prefettizia di immediato richiamo, ritiro e distruzione del prodotto pirotecnico "Cobra P1", adottata in esecuzione di una misura di salvaguardia europea
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Prefetto di Teramo che le ordinava il richiamo, il ritiro e la distruzione del prodotto pirotecnico "Cobra P1", nonché gli atti presupposti, tra cui il provvedimento dell'Autorità belga adottato nell'ambito della procedura di salvaguardia e la relativa segnalazione RAPEX. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'errata individuazione del destinatario, sostenendo di essere soltanto distributrice e che il fabbricante fosse la distinta ditta individuale titolare delle licenze e certificazioni. In secondo luogo, ha dedotto la violazione della normativa europea e nazionale sulla sicurezza degli articoli pirotecnici e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando che la Prefettura avesse recepito acriticamente gli accertamenti dell'Autorità belga senza considerare l'audit successivo del laboratorio spagnolo LOM, la conferma della validità del certificato CE e il dedotto errore del laboratorio PEUTZ nell'applicazione della norma tecnica. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché l'assenza dei presupposti di urgenza e l'insufficienza della motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima l'individuazione della società quale destinataria dell'ordinanza, poiché il prodotto era stato immesso sul mercato con il marchio "Di Blasio Elio Fireworks" e la società risultava coinvolta nelle operazioni di commercializzazione e distribuzione. La distinzione formale tra società e ditta individuale non escludeva, secondo il giudice, la qualificazione sostanziale della società quale operatore rilevante ai fini della disciplina sulla sorveglianza del mercato. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che il sistema unionale di vigilanza sui prodotti prevede cooperazione e reciproco riconoscimento tra le autorità nazionali. La procedura di salvaguardia avviata dall'Autorità belga, non contestata da altri Stati membri o dalla Commissione nel periodo previsto, si era consolidata e rendeva vincolanti le misure di richiamo, ritiro e distruzione anche per le autorità italiane. L'ordinanza prefettizia era quindi un atto esecutivo vincolato, non un autonomo accertamento della pericolosità del prodotto, sicché non era configurabile un difetto di istruttoria. Gli accertamenti successivi del laboratorio LOM, relativi alla correzione delle non conformità e alla futura capacità produttiva, non incidevano sulla legittimità della misura riferita ai lotti già fabbricati e risultati non conformi. Quanto al terzo motivo, il giudice ha escluso la necessità di una nuova comunicazione di avvio del procedimento, poiché il contraddittorio si era già svolto dinanzi all'Autorità belga nell'ambito della procedura di sorveglianza. Inoltre, l'urgenza connessa alla tutela della pubblica incolumità e la natura vincolata dell'atto esecutivo giustificavano l'adozione immediata dell'ordinanza. La società è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.lgs. 123/2015
La nozione di fabbricante comprende la persona fisica o giuridica che fabbrica un articolo pirotecnico, o lo fa fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio; la qualificazione è stata applicata in senso sostanziale all'operatore che immette il prodotto sul mercato.
art. 29 d.lgs. 123/2015
È richiamato, insieme all'art. 30, quale fondamento dei poteri delle autorità nazionali di sorveglianza del mercato e dell'esecuzione in Italia delle misure adottate nell'ambito della procedura europea di salvaguardia.
art. 30 d.lgs. 123/2015
È richiamato quale base dell'obbligo dell'autorità italiana di adottare gli atti necessari per eseguire sul territorio nazionale le misure di richiamo, ritiro e distruzione consolidatesi a livello unionale.
art. 40 direttiva 2013/29/UE
La clausola di salvaguardia consente, a seguito dell'accertata non conformità di un articolo pirotecnico e dell'assenza di obiezioni nel procedimento previsto, il consolidamento di misure vincolanti negli altri Stati membri.
art. 19, comma 3, regolamento (CE) n. 765/2008
Il contraddittorio con l'operatore economico può svolgersi nella fase investigativa dinanzi all'autorità dello Stato membro che effettua i controlli; non è necessario reiterarlo davanti all'autorità nazionale che si limita a eseguire una misura di salvaguardia definitiva.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria quando l'autorità nazionale adotta un atto vincolato di esecuzione di una misura unionale già consolidata e il destinatario abbia già partecipato al procedimento originario.
regolamento (CE) n. 765/2008
Disciplina il sistema unionale di cooperazione e reciproco riconoscimento nell'attività di sorveglianza del mercato.
decisione n. 768/2008/CE
È richiamata quale componente del quadro unionale relativo alla vigilanza e alla cooperazione tra autorità nazionali sui prodotti non conformi.
Massime di principio
- Nella disciplina unionale di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici, una misura di salvaguardia adottata dall'autorità di uno Stato membro e divenuta definitiva per mancata proposizione di obiezioni produce effetti vincolanti negli altri Stati membri, le cui autorità devono adottare gli atti necessari alla sua esecuzione territoriale.
- Quando l'autorità nazionale si limita a dare esecuzione a una misura di salvaguardia unionale già consolidata, il provvedimento nazionale ha natura vincolata e non richiede un autonomo nuovo accertamento della pericolosità o della non conformità del prodotto.
- La successiva regolarizzazione del processo produttivo o la conferma della validità della certificazione non travolge una misura riferita a lotti già fabbricati e definitivamente accertati come non conformi, quando gli interventi successivi riguardano la capacità produttiva futura o la correzione delle irregolarità.
- Ai fini della disciplina sulla sorveglianza del mercato, la qualificazione di fabbricante o operatore responsabile può essere valutata in senso sostanziale, considerando il soggetto che commercializza il prodotto con il proprio nome o marchio e che fa capo alle operazioni di immissione sul mercato, senza che la distinta forma giuridica di altri soggetti escluda la legittimazione del destinatario della misura.
- La comunicazione di avvio del procedimento non deve essere reiterata dall'autorità nazionale che esegue una misura unionale definitiva quando l'operatore economico sia già stato coinvolto e posto in condizione di partecipare al procedimento davanti all'autorità dello Stato membro procedente; l'urgenza connessa alla pubblica incolumità rafforza, inoltre, la legittimità dell'adozione immediata.
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