Cassazione Civile, Ordinanza n. 11054/2025 del 27/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’Ispettorato territoriale del lavoro aveva irrogato sanzioni amministrative per violazioni in materia di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, contestate all’amministratore unico di una società nel periodo 2013-2016. L’interessato aveva proposto opposizione, respinta sia in primo grado sia in appello. In cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 139 c.p.c. e all’art. 14 l. n. 689/1981, assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto valida la notificazione del verbale di accertamento, basandosi su prove non dedotte e disattendendo l’avviso di ricevimento; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., degli artt. 115, 116, 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 14 l. n. 689/1981, sostenendo che il verbale non fosse stato notificato validamente alla residenza del legale rappresentante e che ciò comportasse l’estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione; 3) violazione dell’art. 14 l. n. 689/1981 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sempre sul tema della notificazione e della pretesa estinzione della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, per il primo motivo, la mancata trascrizione della relata di notifica in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. e, comunque, la mancata censura della ratio decidendi fondata sulla non autonoma impugnabilità del verbale di accertamento e sull’irrilevanza dei vizi relativi a tale atto nel giudizio contro l’ordinanza-ingiunzione. Quanto al secondo motivo, ha ribadito l’inammissibilità perché non colpiva la ratio decidendi, riproponeva una diversa lettura dei fatti e comunque introduceva una critica motivazionale non deducibile nel caso di doppia conforme senza specifica indicazione delle divergenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Il terzo motivo è stato assorbito dall’inammissibilità del secondo, oltre a presentare ulteriori profili di inammissibilità per difetto di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge processuale; la Corte nega però che le censure proposte colpiscano validamente la decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non è utilmente prospettabile quando manca il necessario confronto con la doppia conforme e con le diverse rationes delle decisioni di merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve trascrivere o indicare specificamente il contenuto del documento su cui fonda la censura; la mancata riproduzione della relata di notifica comporta inammissibilità.
art. 116 c.p.c.
Censura non accolta perché il ricorso non si confronta con la ratio della sentenza di merito e tende a sovrapporre una diversa lettura fattuale.
art. 115 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la doglianza si risolve in una diversa ricostruzione del fatto, non ammissibile in cassazione nei termini prospettati.
art. 139 c.p.c.
La Corte ribadisce che la discussione sulla validità della notifica del verbale non incide sulla decisività della ratio basata sulla non autonoma impugnabilità dell’atto di accertamento.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l’accertamento di fatto, ma la censura non supera il limite del sindacato di legittimità.
art. 2729 c.c.
Richiamato in relazione alla presunzione relativa all’incarico del portiere; la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché non coglie la ratio decidendi.
art. 14 l. n. 689/1981
La Corte considera decisivo che il verbale di accertamento non sia autonomamente impugnabile e che il sindacato del giudice ordinario riguardi il rapporto e l’ordinanza-ingiunzione; il vizio di notificazione del verbale non conduce di per sé all’annullamento richiesto nei termini prospettati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non trascriva o non indichi specificamente il contenuto dell’atto o del documento su cui si fonda, quando tale contenuto sia decisivo per la doglianza.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione è fondata su una specifica autonoma ragione, la critica che investa solo profili marginali o diversi è inammissibile.
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il sindacato del giudice ordinario riguarda il rapporto sostanziale e la legittimità dell’ordinanza, non l’autonoma impugnazione del verbale di accertamento, se questo non è autonomamente impugnabile.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti consentiti dall’art. 348-ter c.p.c. e richiede l’indicazione specifica delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Non è consentito trasformare in cassazione una mera diversa ricostruzione dei fatti in una censura di violazione di legge o di vizio processuale, quando la doglianza mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
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