Cassazione Penale, Sentenza n. 11790/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Asti che aveva confermato il sequestro preventivo dell'autocarro Iveco Daily targato EL208313, sostenendo che la condotta contestata (scarico/abbandono di rifiuti) non rientrava nella fattispecie di cui all'art. 256, primo comma, lett. a) d.lgs. 152/2006 ma piuttosto nel secondo comma della stessa norma, poiché il ricorrente era titolare di una licenza per commercio all'ingrosso di rottami metallici comprensiva di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi. Richiesta la declaratoria di inesistenza dei presupposti per il sequestro del mezzo, con ulteriore rilievo sulla presunta contraddittorietà rispetto al dissequestro concesso ad altri coindagati titolari della stessa licenza
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'impugnazione verte su un vizio motivazionale non di gravità tale da costituire "violazione di legge" ammissibile in sede di cassazione. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato che i ripetuti abbandoni di rifiuti compiuti dal ricorrente alla guida del mezzo non erano coperti dalla sua autorizzazione; pertanto sussistevano i presupposti per il sequestro ai sensi dell'art. 259 d.lgs. 152/2006. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro all'Ufficio della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 256 (gestione di rifiuti)
La Corte ha ritenuto che la condotta (abbandono/dispersione di rifiuti dal cassone) fosse riconducibile alla fattispecie sanzionata dal primo comma, lett. a), e non ricompresa nella deroga del secondo comma invocata dal ricorrente con la licenza per commerci all'ingrosso di rottami
d.lgs. 152/2006, art. 259 (sequestro preventivo)
Articolo indicato come fondamento per la legittimità del sequestro preventivo del mezzo, essendone ritenuti presenti i presupposti (pericolo di reiterazione e strumentalità del bene alla commissione del reato)
cod. proc. pen., art. 325 (ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro)
Stabilisce che il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; la Corte ricorda che tale nozione comprende errori di diritto e vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione assente o del tutto inidonea
cod. proc. pen., art. 606, lett. e) (motivi di ricorso in cassazione)
La Corte specifica che l'illogicità manifesta della motivazione non rientra nella nozione di violazione di legge utilizzabile in cassazione salvo ricorso specifico ai sensi di questa norma
cod. proc. pen., art. 616 (spese e sanzioni per ricorso inammissibile)
Norma applicata per porre a carico del ricorrente le spese processuali e per giustificare il versamento alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 43068/2009; Sez. U., n. 25932/2008; Sez. U., n. 5876/2004)
Precedenti citati per chiarire i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di motivazione: la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente rientrano nella nozione di violazione di legge, mentre la mera illogicità manifest a non è sufficiente salvo il rimedio previsto dall'art. 606 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso principalmente per violazioni di legge; questioni di merito o critiche di logica non gravi non sono idonee a sfociare nell'accoglimento se non con i corretti motivi previsti dal codice
- La mera esistenza di una licenza amministrativa per attività di raccolta/trasporto non esclude automaticamente la responsabilità penale per abbandono di rifiuti: occorre verificare se l'evento concreto rientrava nell'ambito autorizzato e se vi sia strumentalità del mezzo al reato
- Per ottenere il dissequestro di un bene occorre dimostrare l'assenza dei presupposti di cui all'art. 259 d.lgs. 152/2006, in particolare l'assenza di pericolo di reiterazione o il venir meno del collegamento strumentale tra bene e attività illecita
- In caso di trattamento differenziato tra coindagati (es. dissequestro per alcuni e non per altri), è necessario che il giudice spieghi le ragioni di diversa valutazione; tuttavia tali differenze non costituiscono automaticamente motivo di annullamento in cassazione se la motivazione è adeguata
- Nella redazione del ricorso in cassazione è preferibile far valere 'violazioni di legge' o vizi motivazionali radicali; per contestare l'illogicità o la valutazione delle prove occorre utilizzare i rimedi e i motivi processuali specifici previsti dal codice
- Prima di impugnare è utile raccogliere documentazione probatoria (documenti di trasporto, fatture, registri, autorizzazioni, fotografie) che dimostri che l'attività esercitata e i singoli atti erano coperti dalla licenza
- Se si contesta un sequestro per strumentalità del veicolo, bisogna dimostrare l'uso esclusivamente legittimo o la mancata connessione abituale del mezzo alle condotte illecite
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