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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38135/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la decisione del Tribunale di Firenze, la quale li aveva ritenuti responsabili di furto aggravato per essersi introdotti, travisati e di notte, in un magazzino adibito a laboratorio in Firenze. L'unico motivo dedotto concerneva la qualificazione giuridica della condotta: i ricorrenti sostenevano che il fatto dovesse essere qualificato come furto tentato e non consumato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa con argomenti giuridici congrui dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni poste a base della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come furto consumato, rilevando che, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, la refurtiva era già passata sotto il dominio esclusivo dei ricorrenti: uno l'aveva occultata indosso mentre si allontanava, l'altro l'aveva nascosta nello zaino pur essendo ancora nel magazzino. Sono state quindi confermate le statuizioni di merito e sono state poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il furto si considera consumato quando il soggetto consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche se per breve tempo; l'intervento della polizia successivo non trasforma il fatto in tentativo.

  • art. 625 c.p.

    La condotta è stata qualificata come furto aggravato per le modalità della commissione, in particolare per l'introduzione travisati e di notte.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della distinzione tra furto consumato e tentato, ciò che rileva è l'avvenuto conseguimento, anche solo momentaneo, della piena disponibilità autonoma della refurtiva da parte dell'agente.
  • L'interruzione dell'azione criminosa per effetto dell'intervento della polizia giudiziaria non esclude la consumazione del furto se il bene è già entrato nella sfera di controllo esclusivo dell'agente.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre una censura già esaminata e respinta dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • Nel giudizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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