Sentenza del 07/07/2015 n. 6250 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRAP - RIMBORSO - Lavoratore autonomo - Assoggettabilità -Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso dell’IRAP versata, sostenendo di non essere dotato di un’autonoma organizzazione. In particolare, non si avvaleva in modo non occasionale di lavoro altrui e non impiegava beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività professionale.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto il ricorso contro il silenzio-diniego dell’Agenzia delle Entrate e ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRAP versata. Secondo il giudice, l’imposta è dovuta dal lavoratore autonomo solo quando l’attività sia caratterizzata da un’autonoma organizzazione, desumibile dall’impiego non occasionale di lavoro altrui oppure dall’utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
Norme richiamate
Articolo 2 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina IRAP
L’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’IRAP non è automaticamente dovuta da ogni lavoratore autonomo: occorre verificare in concreto la presenza di un’autonoma organizzazione.
Pronuncia n. 156/2001 della Corte costituzionale
La soggettività passiva IRAP del lavoratore autonomo presuppone un’attività autonomamente organizzata, non coincidente con il semplice esercizio personale della professione.
Orientamento consolidato della Corte di cassazione in materia di autonoma organizzazione
L’autonoma organizzazione ricorre, in linea generale, quando il professionista impiega in modo non occasionale lavoro altrui oppure beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’attività.
Massime di principio
- Il lavoratore autonomo non è soggetto a IRAP per il solo fatto di esercitare un’attività professionale: deve essere dimostrata un’autonoma organizzazione.
- L’impiego non occasionale di dipendenti o collaboratori può costituire un indice rilevante di autonoma organizzazione, da valutare comunque secondo le caratteristiche concrete dell’attività.
- L’utilizzo di beni strumentali ordinari e strettamente necessari allo svolgimento della professione, da solo, non basta normalmente a rendere dovuta l’IRAP.
- Quando l’autonoma organizzazione manca, il contribuente può chiedere il rimborso dell’IRAP versata, contestando anche il silenzio-diniego dell’Amministrazione finanziaria.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: rilevano la quantità e il valore dei beni, l’eventuale lavoro altrui e il grado di strutturazione dell’attività.
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