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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20623/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente dell'amministrazione giudiziaria aveva agito per ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nella III Area funzionale, profilo di funzionario UNEP, con decorrenza inizialmente richiesta dal 1 gennaio 2009 o, in subordine, dal 1 luglio 2019, oltre al risarcimento del danno patrimoniale per il mancato inquadramento e per perdita di chance. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto il diritto al passaggio alla III Area con decorrenza 1 luglio 2019 e condannato l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive arretrate. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, convertito dalla l. n. 132/2015, e dell'Accordo del 26 aprile 2017 recepito dal D.M. 9 novembre 2017: secondo il ricorrente, tali fonti non avrebbero natura immediatamente precettiva, ma programmatica, e non avrebbero potuto fondare un diritto soggettivo alla riqualificazione né un automatismo nello scorrimento o nell'inquadramento giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il precedente di legittimità che esclude la portata immediatamente precettiva dell'art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, poiché la norma si limita ad autorizzare l'amministrazione a indire procedure di contrattazione e selezione, nei limiti delle posizioni disponibili e delle risorse, senza attribuire un diritto immediato alla riqualificazione. Ha inoltre qualificato l'Accordo del 26 aprile 2017 come atto programmatico, rinviato a successivi provvedimenti attuativi e a procedure selettive, non idoneo a fondare un automatismo nel passaggio di area o un riconoscimento giudiziale prescindendo dagli adempimenti amministrativi. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del dipendente. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, convertito dalla l. n. 132/2015

    la Corte lo interpreta come norma non immediatamente precettiva, ma autorizzatoria/programmatica, che non attribuisce un diritto soggettivo automatico alla riqualificazione del personale

  • Accordo del 26 aprile 2017

    è considerato di natura programmatica e subordinato a successivi provvedimenti attuativi e a procedure selettive; non fonda l'automatismo nello scorrimento o nell'inquadramento

  • D.M. 9 novembre 2017

    richiamato insieme all'accordo quale atto di recepimento, ma non ritenuto fonte di un diritto immediato all'inquadramento

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie e per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Le disposizioni che autorizzano l'amministrazione a bandire o attivare procedure di riqualificazione del personale, nei limiti delle risorse e delle posizioni disponibili, non attribuiscono di per sé un diritto immediato al nuovo inquadramento.
  • Quando una fonte negoziale o amministrativa prevede successivi provvedimenti attuativi e procedure selettive, la pretesa del dipendente non può essere soddisfatta per via giudiziale in via automatica, se manca la completa attuazione del procedimento previsto.
  • Un accordo collettivo o un atto di recepimento che rinvii espressamente a decreti attuativi e a selezioni conserva natura programmatica fino all'adozione degli atti previsti, e non è sufficiente a fondare lo scorrimento automatico di graduatorie o il passaggio di area.
  • In presenza di un errore di diritto sulla natura della fonte regolatrice del rapporto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e, se non servono ulteriori accertamenti in fatto, decidere nel merito rigettando la domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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