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Sentenza

Sentenza del 25/01/2019 n. 2213 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso con cui era stata recuperata, per l'anno d'imposta 2007, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse prevista dal D.Lgs. n. 504/1998. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, contestando, tra l'altro, la legittimità del presupposto soggettivo dell'imposta, la possibile discriminazione tra operatori concessionari e non concessionari, la motivazione dell'atto e il requisito della territorialità.

La decisione

Nel corso del giudizio di cassazione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 23 gennaio 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504/1998, art. 3, e della L. n. 220/2010, art. 1, comma 66, lettera b), nella parte in cui assoggettavano all'imposta unica, per le annualità anteriori al 2011, le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In applicazione di tale pronuncia, l'Agenzia ha annullato in autotutela l'avviso relativo al 2007. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

    La disciplina impositiva è stata ritenuta costituzionalmente illegittima, per le annualità anteriori al 2011, nella parte in cui assoggettava all'imposta le ricevitorie che operavano per conto di soggetti privi di concessione.

  • Legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lettera b)

    Disposizione dichiarata illegittima nella parte richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale

    La norma non poteva essere applicata retroattivamente alle annualità anteriori al 2011 per imporre l'imposta unica a operatori collegati a soggetti privi di concessione.

  • Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio 2018, n. 27

    Dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504/1998, art. 3, e della L. n. 220/2010, art. 1, comma 66, lettera b)

    La Corte ha escluso l'assoggettamento all'imposta unica, per le annualità anteriori al 2011, delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, determinando il venir meno della pretesa tributaria oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria applicata nell'avviso viene successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima per il periodo d'imposta interessato, la pretesa fondata su quella norma non può essere mantenuta.
  • L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo durante il giudizio determina normalmente la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'oggetto sostanziale della controversia.
  • Per le annualità anteriori al 2011, gli operatori che raccoglievano scommesse per conto di soggetti privi di concessione non potevano essere assoggettati all'imposta unica sulla base delle disposizioni dichiarate illegittime.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia di pieno accoglimento dei motivi di ricorso: in questo caso la Corte non ha deciso analiticamente tutti i motivi e ha compensato le spese.
  • In situazioni analoghe occorre verificare sia il periodo d'imposta sia l'eventuale esistenza di una pronuncia di illegittimità costituzionale o di altra modifica normativa che incida sul fondamento dell'accertamento.

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