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Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 57 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Frodi carosello, per la indetraibilità Iva basta la "conoscibilità" della evasione commessa dal cedente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell'IVA, pari a euro 82.050,00 oltre sanzioni e interessi, relativa a fatture per l'acquisto di autovetture nell'anno 2004. Secondo l'Ufficio, le operazioni erano soggettivamente inesistenti e si inserivano in una frode carosello: la società fornitrice S.D. M. s.r.l. avrebbe agito come società filtro o cartiera, interposta tra soggetti intracomunitari o evasori e la contribuente, consentendo a quest'ultima di detrarre IVA mai effettivamente versata all'Erario. L'Amministrazione sosteneva inoltre che la contribuente avrebbe dovuto conoscere, usando la diligenza di un operatore esperto, la natura fraudolenta della catena commerciale.

La decisione

La Commissione tributaria ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto in primo grado. Ha ritenuto insufficiente la prova dell'esistenza della frode e dell'interposizione fittizia della società fornitrice, rilevando la lacunosità del verbale di constatazione, l'assenza di elementi verificabili sui soggetti a monte e la presenza, presso il fornitore, di una sede operativa, personale, organizzazione commerciale e autovetture disponibili. La contribuente aveva inoltre effettuato pagamenti tracciabili, acquistato a prezzi di mercato e in quantità limitate, verificato personalmente la sede del fornitore e adottato cautele ragionevoli. Tali elementi hanno dimostrato il suo affidamento incolpevole e l'impossibilità concreta di conoscere o sospettare la frode. L'IVA è stata quindi ritenuta detraibile. L'appello è stato respinto; il dispositivo riferisce la compensazione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 19 D.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti presuppone l'effettività dell'operazione e l'inerenza all'attività d'impresa.

    La detrazione non spetta per operazioni inesistenti, anche solo soggettivamente, ma la mera interposizione fraudolenta non è sufficiente quando il cessionario dimostri la propria buona fede e l'assenza di conoscibilità della frode.

  • Art. 21 D.P.R. n. 633/1972

    La fattura deve indicare, tra l'altro, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione; l'imposta indicata in fattura può gravare sul soggetto emittente anche in assenza del presupposto sostanziale.

    La fattura deve corrispondere alla realtà economica. L'emissione di una fattura falsa non attribuisce automaticamente al destinatario il diritto alla detrazione.

  • Art. 26 D.P.R. n. 633/1972

    La disciplina delle variazioni e della correzione delle fatture conferma che rivalsa e detrazione devono riferirsi a operazioni effettive e correttamente documentate.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici.

    L'Amministrazione può provare l'inesistenza dell'operazione anche mediante presunzioni, purché gli indizi siano adeguati e conducano a una ricostruzione attendibile.

  • Art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

    Le false o inesatte indicazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici.

    Nelle rettifiche IVA il Fisco può utilizzare elementi indiziari, ma deve fornire una prova concreta e verificabile dell'inesistenza dell'operazione o della frode.

  • Artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti. Solo dopo il raggiungimento di tale soglia il contribuente è onerato della prova contraria, inclusa la dimostrazione della propria buona fede.

  • Principi della Corte di giustizia UE in materia di frodi IVA, cause Kittel, Mahagében, David, Tóth e Stroy Trans

    Gli operatori che adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili per assicurarsi che le loro operazioni non partecipino a una frode devono poter fare affidamento sulla liceità delle operazioni senza perdere il diritto alla detrazione.

    Il diritto alla detrazione può essere negato se il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la normale diligenza professionale, che l'acquisto partecipava a una frode. Non è però ammessa una responsabilità oggettiva per il solo fatto che un soggetto della catena abbia evaso l'IVA.

Massime di principio

  • In una contestazione di frode carosello, il Fisco deve prima dimostrare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, sia l'inesistenza soggettiva o l'interposizione fittizia del fornitore sia la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
  • La semplice irregolarità fiscale del fornitore, il mancato versamento dell'IVA da parte sua o la successiva scoperta che egli era una società filtro non comportano automaticamente la perdita della detrazione per il cliente in buona fede.
  • Il contribuente deve poter documentare una diligenza proporzionata al settore e alle circostanze: pagamenti tracciabili, prezzi coerenti con il mercato, verifica dell'esistenza e dell'organizzazione del fornitore, documentazione delle consegne e dei rapporti commerciali.
  • La consegna effettiva dei beni, il pagamento del prezzo e la regolarità formale delle fatture sono elementi utili ma, da soli, non bastano a dimostrare la buona fede; devono essere valutati insieme alle altre circostanze dell'operazione.
  • La conoscibilità della frode va valutata secondo il comportamento esigibile da un operatore mediamente esperto dello specifico settore, considerando anomalie concrete come prezzi anormalmente bassi, vendite sistematicamente sottocosto, assenza di struttura, rapporti commerciali opachi o modalità di consegna incoerenti.
  • La detrazione può essere negata anche senza la prova di un profitto diretto del cessionario, se risulta che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; occorre tuttavia una prova effettiva della consapevolezza o della negligenza qualificata.
  • Gli atti istruttori relativi ad altri soggetti della catena non possono essere recepiti in modo meramente assertivo: devono consentire al giudice e al contribuente di verificare fonti, contenuto e attendibilità degli elementi posti a fondamento dell'accertamento.

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