Cassazione Penale, Sentenza n. 07183/2026 del 23/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del GIP che non convalidava il fermo operato il 20/08/2025 nei confronti di Samuel Romano per tentato omicidio aggravato in concorso e porto di arma in luogo pubblico, deducendo vizio di motivazione. Il ricorrente sosteneva che il GIP avesse erroneamente escluso il pericolo di fuga basandosi sulla collaborazione e sulla spontanea presentazione del Romano, mentre quelle condotte sarebbero insufficienti a escludere il rischio di fuga, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del Romano ritenute intrinsecamente ed estrinsecamente inattendibili (non ha indicato l'arma né il coindagato; la sua versione smentita dalle immagini delle telecamere). Il Procuratore chiedeva quindi che fosse ritenuto legittimo il fermo per sussistenza di fondato pericolo di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (22/01/2026). Ha ritenuto infondato il motivo, ritenendo che il GIP avesse correttamente valutato ex ante gli elementi disponibili e avesse motivato adeguatamente l'assenza di un fondato e concreto pericolo di fuga: il Romano si era spontaneamente presentato alla polizia meno di due giorni dopo i fatti, aveva collaborato, ammesso il nucleo essenziale dei fatti; il padre aveva dichiarato di impegnarsi a condurlo in caserma; la mera intenzione dichiarata di trasferirsi in Olanda per lavoro non era idonea a configurare il pericolo di fuga. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il pericolo di fuga si verifica con valutazione ex ante e può desumersi anche da elementi indiziari, ma nel caso specifico il GIP ha effettuato la valutazione corretta e completa. Pertanto il ricorso del Procuratore è stato respinto.
Norme richiamate
Cass. pen., Sez. 1, n. 37634 del 23/03/2023 (dep. 14/09/2023), Rv. 285283 - 01
Sez. 1, n. 37634 del 23/03/2023 Cc. (dep. 14/09/2023) Rv. 285283 - 01
Affermato l'interesse del pubblico ministero a ricorrere contro l'ordinanza di non convalida del fermo, per consentire la verifica di legittimità dell'arresto/fermo.
Cass. pen., Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016 (Grosso), Rv. 268511
Sez. 2, n. 52009 del 04/10/2016, Grosso, Rv. 268511
Richiamato il principio che la fondatezza del pericolo di fuga va verificata ex ante e che la successiva costituzione non elimina la legittimità del fermo qualora dopo il fatto vi fosse concreta probabilità di fuga.
Cass. pen., Sez. 1, n. 1396 del 23/03/1994, Rv. 197214
Sez. 1, n. 1396 del 23/03/1994, Rv. 197214
Principio per cui il pericolo di fuga, essendo un avvenimento futuro e incerto, può essere desunto anche da indizi e non richiede prova diretta; pertanto la valutazione giudiziale può fondarsi su elementi indiziari concreti.
Massime di principio
- La verifica del pericolo di fuga va svolta ex ante: il giudice valuta la probabilità che l'indagato potesse darsi alla fuga sulla base degli elementi concreti disponibili al momento della misura.
- La spontanea presentazione e la collaborazione con la polizia sono fattori rilevanti e possono concorrere a escludere il pericolo di fuga, ma non sono automaticamente determinanti se sussistono altri elementi contrari.
- Dichiarazioni poco plausibili o contraddette da elementi oggettivi (es. immagini di videosorveglianza) sono elementi che il PM può usare per sostenere il pericolo di fuga, ma tali elementi devono essere specifici e concreti per prevalere sulla valutazione del GIP.
- La semplice dichiarazione di intenzione a trasferirsi all'estero (es. per lavoro) è, di per sé, insufficiente a configurare il pericolo di fuga se non accompagnata da elementi concreti che rendano probabile l'effettiva volontà e capacità di sottrarsi alla giustizia (es. biglietti, contatti esteri, mezzi economici, precedenti tentativi).
- Per avere probabilità di successo in un ricorso contro la non convalida del fermo, il PM deve documentare e motivare specifici indizi di fuga (irreperibilità, risorse per fuggire, contatti esteri, comportamenti elusivi, ecc.), non limitandosi a evidenziare contraddizioni narrative.
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