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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40975/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da un giudizio agrario promosso da due comproprietari del fondo rustico contro la società affittuaria per ottenere la risoluzione del contratto di affitto per grave inadempimento, il rilascio del fondo e la condanna al pagamento della penale pattuita. Alla prima udienza intervenne un terzo comproprietario, aderendo alle domande dei fratelli attori. Dopo che la Cassazione, nel precedente giudizio di legittimità, aveva cassato parzialmente la sentenza d'appello dichiarando inammissibile il suo intervento per tardività, il medesimo soggetto propose ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte aveva erroneamente escluso un litisconsorzio necessario tra i comproprietari, avendo in realtà la domanda natura di risoluzione del contratto e non di rivendica, con conseguente necessità della sua partecipazione al processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non denunciava un errore revocatorio percettivo, ma contestava direttamente il nucleo della decisione precedente, cioè la valutazione della configurabilità del litisconsorzio necessario e l'ammissibilità dell'intervento. La questione era già stata oggetto di decisione e quindi non poteva essere dedotta in revocazione, che è ammessa solo per errori di fatto, evidenti e obiettivi, non per errori di giudizio. La Corte ha inoltre richiamato il principio già affermato in precedenza secondo cui, nel giudizio promosso dai comproprietari per il rilascio di un fondo rustico, non sussiste litisconsorzio necessario sostanziale, e tale principio vale anche se la domanda sia di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato invece dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei ristretti limiti previsti dalla norma, non per contestare valutazioni di merito o di diritto già decise.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in un errore di fatto percettivo, obiettivo ed immediatamente rilevabile dagli atti, e non può riguardare un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato solo per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando l'errore sia meramente percettivo, evidente dagli atti, e non riguardi un fatto controverso già oggetto di decisione.
  • Non può essere fatta valere in revocazione la doglianza che, sotto l'apparenza dell'errore di fatto, miri in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento giuridico compiuto dalla Corte o la regola di giudizio applicata.
  • L'errore revocatorio non ricorre quando la censura investe il cuore della motivazione della sentenza impugnata e non un mero dato materiale trascurato o travisato.
  • Nel giudizio promosso dai comproprietari per il rilascio di un fondo rustico, l'azione di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento non comporta, di per sé, un litisconsorzio necessario sostanziale tra tutti i comproprietari concedenti.
  • L'ammissibilità dell'intervento in causa non può essere affermata solo richiamando la qualità di comproprietario, se la pretesa partecipazione processuale è tardiva e non supportata da un effettivo presupposto di litisconsorzio necessario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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