Sentenza n. 1741/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento: della DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 73/A del 15.05.2023 – Contenzioso Amministrativo 915/2004 – resa dal Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Napoli – Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio – Settore Antiabusivismo, notificata in data 14 giugno 2023 a mezzo Messo Comunale, avente ad oggetto “Ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, per opere abusive eseguite in Napoli, Via Francesco Compagna n. 52”, con la quale s’ordinava, “ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001, al responsabile dei lavori, Sig. Verde Alfonso ed alla proprietaria, Sig.ra Palladino Antonietta, la demolizione delle opere abusivamente eseguite ed il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla notifica della Disposizione Dirigenziale, comunicando, nello stesso termine di 90 giorni, l’avvenuta osservanza di quanto ordinato, mediante perizia giurata redatta da tecnico iscritto al relativo Albo Professionale”; d’ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativo a opere abusive realizzate su un lastrico solare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la disposizione dirigenziale con cui il Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere realizzate senza titolo edilizio, consistenti nella pavimentazione e nel muretto parapetto del lastrico solare, in un manufatto in legno di circa 5 mq e in un manufatto in muratura di circa 60 mq con copertura in pannelli coibentati. Con il primo motivo hanno dedotto eccesso di potere per carenza dei presupposti e dell'istruttoria e violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990, sostenendo che il sopralluogo si sarebbe limitato alla constatazione dello stato dei luoghi e che il successivo accertamento tecnico sulla natura abusiva e sulla qualificazione delle opere come nuove costruzioni sarebbe stato svolto senza comunicazione di avvio del procedimento e senza possibilità di partecipazione. Con il secondo motivo hanno dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell'art. 3 l. 241/1990, lamentando l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, nonché la mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'ordine demolitorio. I ricorrenti non hanno contestato in concreto il presupposto sostanziale dell'assenza di un idoneo titolo edilizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell'ordine di demolizione. Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività vincolata e, pertanto, l'ordine di demolizione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio, anche in ragione dell'art. 21-octies l. 241/1990. Quanto alla motivazione, il giudice ha ritenuto sufficiente che l'ordinanza descriva le opere abusive sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e individui le violazioni accertate. Nel caso concreto il provvedimento conteneva la descrizione delle opere, la loro localizzazione, la qualificazione come nuove costruzioni e l'indicazione dell'assenza del titolo edilizio. Non era necessario indicare ulteriori ragioni di interesse pubblico, comparare l'interesse privato al mantenimento dell'abuso o formulare una motivazione rafforzata per il decorso del tempo, poiché l'inerzia amministrativa non determina un affidamento tutelabile rispetto a opere sine titulo. È stato escluso anche il difetto di istruttoria: una volta accertata l'edificazione abusiva in assenza di titolo, tale circostanza è di per sé sufficiente a giustificare l'adozione della sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'edificazione in assenza di titolo abilitativo legittima l'adozione dell'ordine di demolizione e di ripristino; il potere repressivo edilizio è vincolato e, una volta accertato l'abuso, l'assenza del titolo costituisce presupposto sufficiente della sanzione.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
La comunicazione di avvio e le garanzie partecipative non sono necessarie, secondo il giudice, per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive, trattandosi dell'esercizio di un potere repressivo vincolato.
art. 3 l. 241/1990
L'ordine di demolizione è adeguatamente motivato quando descrive le opere abusive, ne indica la localizzazione e individua le violazioni accertate; non sono richieste ulteriori valutazioni sull'interesse pubblico o sulla comparazione con l'interesse privato.
art. 21-octies l. 241/1990
Il giudice richiama la norma nel quadro della non necessità della comunicazione di avvio per l'attività vincolata e dell'impossibilità di annullare l'ordine demolitorio per tale vizio formale.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
Le opere contestate sono state qualificate dall'amministrazione come interventi di nuova costruzione, soggetti al regime repressivo dell'art. 31 d.P.R. 380/2001.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce espressione di un potere vincolato di repressione dell'illecito urbanistico; pertanto, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento prevista dagli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990.
- Un ordine di demolizione è sufficientemente motivato quando descrive le opere abusive nei loro elementi morfologici, costruttivi e dimensionali, ne indica l'ubicazione e individua le violazioni urbanistico-edilizie accertate.
- Per l'adozione della sanzione demolitoria è sufficiente l'accertamento dell'esecuzione di opere prive di titolo abilitativo; tale accertamento costituisce, di regola, adeguato presupposto istruttorio e motivazionale del provvedimento.
- L'ordine di demolizione di opere sine titulo non richiede l'indicazione di uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistico-edilizia, né la comparazione con l'interesse privato alla conservazione dell'abuso; il mero decorso del tempo non radica un affidamento tutelabile.
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