Sentenza del 24/02/2015 n. 1146 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Notificazione a mezzo posta - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Provinciale Tributaria di Roma che aveva annullato sei intimazioni di pagamento relative a IRPEG, IVA e IRAP, ritenendo inesistente la loro notificazione perché effettuata tramite il servizio postale anziché mediante ufficiale giudiziario e perché priva degli elementi previsti dall'art. 160 c.p.c. L'appellante ha sostenuto la regolarità delle notifiche e la legittimità delle intimazioni. La resistente ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
La decisione
L'appello è stato accolto. Il Collegio ha riconosciuto l'impugnabilità dell'intimazione di pagamento quale atto recante una pretesa tributaria definita e ha ritenuto rituali le notifiche, eseguite presso l'indirizzo dell'associazione e ricevute dalla madre del legale rappresentante, autorizzata alla consegna, considerato che la sede dell'associazione coincideva con l'abitazione del rappresentante. Il Collegio ha inoltre ribadito che, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la notifica può essere effettuata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata di notifica. Gli atti impugnati sono stati dichiarati legittimi e l'associazione è stata condannata al pagamento di 3.000 euro per le spese del grado di giudizio.
Norme richiamate
Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973
La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione prevede, in alternativa alla notificazione tramite i soggetti indicati nella prima parte del comma 1, una modalità diretta affidata all'agente della riscossione e all'ufficiale postale. La notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede una separata relata di notifica.
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Sono impugnabili gli atti che comunicano al contribuente una pretesa tributaria definita, anche se non recano formalmente la denominazione di avviso di accertamento o di liquidazione e anche se non contengono una specifica intimazione esecutiva.
Art. 160 c.p.c.
La resistente ne aveva invocato l'applicazione per contestare la validità delle notifiche, ma il Collegio ha ritenuto infondata l'eccezione, riconoscendo la validità delle notifiche effettuate e, comunque, della modalità postale prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973.
Cass., sez. 5, sentenza n. 6395 del 19 marzo 2014
Ha confermato che la cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata autonoma, purché l'avviso documenti la ricezione da parte del destinatario o del consegnatario.
Massime di principio
- L'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile quando comunica una pretesa tributaria concreta e definita, anche se non presenta la formale denominazione di avviso di accertamento o di liquidazione.
- Per gli atti della riscossione soggetti all'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, la raccomandata con avviso di ricevimento costituisce una modalità notificatoria alternativa e valida, senza necessità di una relata separata.
- La validità della notifica postale dipende soprattutto dalla documentazione dell'avvenuta ricezione e dall'individuazione del destinatario o del consegnatario legittimato, risultanti dall'avviso di ricevimento.
- Quando la sede dell'ente o della società coincide con l'abitazione del legale rappresentante, la consegna a un familiare presente all'indirizzo può essere ritenuta valida se il consegnatario è autorizzato a ricevere l'atto.
- La contestazione della notifica non è sufficiente se l'agente della riscossione produce la documentazione attestante la consegna regolare dell'atto o l'avviso di ricevimento conforme alla modalità utilizzata.
- In caso di soccombenza del contribuente, l'accoglimento dell'impugnazione dell'agente della riscossione può comportare sia la conferma della legittimità degli atti sia la condanna alle spese processuali.
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