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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13344/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento TARSU/TIA relativo all’anno 2012, emesso dal Comune nei confronti di una società che svolgeva attività in immobili con capannone e area esterna. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l’appello del Comune, ma aveva escluso dalla superficie imponibile circa 600/660 mq di area scoperta ritenendola non tassabile perché insuscettibile di produrre rifiuti. Il Comune ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993: sostiene che la società non aveva denunciato né provato circostanze idonee a rendere l’area non imponibile; contesta inoltre che la contribuente non avesse fornito i dati necessari sulla delimitazione delle aree dove si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e che la CTR abbia erroneamente escluso dall’imponibile l’area scoperta destinata al ricovero automezzi senza verificare l’assolvimento dell’onere probatorio gravante sul contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione. Ritiene che la CTR abbia omesso di verificare se la società avesse assolto l’onere di informazione e prova necessario per ottenere l’esclusione di specifiche aree dalla superficie tassabile TARSU, onere che grava sul contribuente quando invochi l’irrilevanza di aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge da parte del giudice di merito.

  • art. 62 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L'esclusione dalla superficie imponibile per aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani opera come eccezione alla regola generale e richiede la prova/dimostrazione da parte del contribuente dei dati relativi all'esistenza e delimitazione di tali aree.

  • art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Si richiama l'obbligo di denuncia del contribuente, che si cumula con l'onere di informazione necessario per ottenere l'esclusione di aree dalla tassazione.

Massime di principio

  • In materia di TARSU, l'amministrazione deve provare i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, ma il contribuente che chieda l'esclusione di determinate aree dalla superficie tassabile deve provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione invocata.
  • L'esclusione dalla base imponibile di aree dove si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani è un'eccezione alla regola generale di tassabilità e richiede, da parte del contribuente, la comunicazione dei dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree interessate.
  • Il giudice di merito, quando sia contestata l'esclusione di porzioni di area dall'imposizione TARSU, deve verificare in concreto se il contribuente abbia assolto l'onere probatorio e dichiarativo richiesto dalla legge; l'omessa verifica integra vizio di diritto censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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