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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10117/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società contribuente)

La controversia

A seguito di una verifica fiscale presso la società contribuente, l’Agenzia delle Entrate contestò, ai fini IRAP per il 2006, l’ammortamento del marchio Valentino calcolato su un valore superiore a quello che l’Ufficio aveva rideterminato in 62.881.630 euro, rispetto ai 245 milioni di euro pagati nel 2003 per l’acquisto. La società aveva incrementato nel 2006 il valore del marchio di 47.625.000 euro e versato l’imposta sostitutiva prevista dalla L. n. 266/2005. La vicenda si inseriva nella riorganizzazione conseguente all’acquisizione del gruppo Valentino nel 2002: il marchio, in precedenza ripartito fra una società italiana e una lussemburghese per diverse aree geografiche, era stato riunito in una società italiana mediante operazioni societarie e successiva fusione. La Commissione tributaria provinciale di Milano accolse il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 149/2013 depositata il 21 novembre 2013, respinse l’appello dell’Agenzia. Il giudice regionale ritenne congruo il valore del marchio, anche alla luce dei valori di 240 milioni di euro nella cessione del gruppo e di 220 milioni nel successivo bilancio consolidato, e giudicò errata la stima dell’Ufficio perché fondata su una durata di sfruttamento di soli cinque anni, anziché indefinita. Escluse inoltre l’abuso del diritto, ravvisando valide ragioni economiche nella riunificazione del marchio. In cassazione l’Agenzia propose due motivi: con il primo denunciò insufficiente motivazione e omesso esame di fatti controversi, contestando la valutazione della congruità del valore; con il secondo dedusse violazione dei principi in materia di abuso del diritto, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che le operazioni societarie avevano prodotto consistenti vantaggi fiscali e criticando il metodo di valorizzazione impiegato.

La decisione

La Corte rigettò il ricorso. Sul primo motivo dichiarò infondate le censure nella parte in cui lamentavano un’anomalia motivazionale: la sentenza regionale esponeva in modo intelligibile e dettagliato le ragioni della valutazione, sicché non ricorrevano motivazione apparente o altre anomalie rilevanti secondo il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Dichiarò invece inammissibili le doglianze che riproponevano il semplice difetto di sufficienza della motivazione, non più deducibile, o contestazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità. Sul secondo motivo ritenne infondata la censura di abuso del diritto: la contestazione presupponeva la sopravvalutazione del marchio, già esclusa dal giudice di merito, e risultavano accertate valide ragioni economiche per le operazioni, consistenti nella riunificazione del marchio in un’unica società italiana. La Corte precisò che la disciplina antielusiva non impone al contribuente, quando persegue finalità economiche effettive e sostenute da valide ragioni, di scegliere lo strumento fiscalmente più oneroso. Condannò l’Agenzia delle Entrate a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.300 euro, oltre spese generali del 15%, accessori di legge e 200 euro per esborsi.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione soltanto quando l’anomalia investe l’esistenza stessa della motivazione ed emerge dal testo della decisione; non è più censurabile la mera insufficienza della motivazione né è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Quanto alla vizio di “motivazione apparente, costituente error in procedendo denunziabile a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, esso si realizza soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, ovvero in caso di presenza di una pseudo-motivazione, di natura tautologica e priva del minimo contenuto argomentativo; tale fattispecie, connotata dalla semplice sembianza della motivazione, risulta sostanzialmente assimilabile alla motivazione graficamente inesistente

    La motivazione apparente, denunciabile come error in procedendo, ricorre quando la motivazione sia graficamente assente o ridotta a una pseudo-motivazione tautologica e priva di contenuto argomentativo minimo.

  • art. 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il divieto di abuso del diritto disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, consente all’Amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti di operazioni prive di valide ragioni economiche, ossia finalizzate in via esclusiva o anche prevalente al conseguimento di vantaggi fiscali.

    L’Amministrazione finanziaria può disconoscere gli effetti di operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette in via esclusiva o prevalente a ottenere vantaggi fiscali; accertate valide ragioni economiche, la natura abusiva dell’operazione deve essere esclusa.

  • art. 53 Cost.

    La disposizione antielusiva in oggetto non può essere interpretata come norma che obbliga il contribuente che intende perseguire determinate finalità economiche ed imprenditoriali, che siano effettive, reali e preponderante, ad adottare necessariamente gli strumenti fiscali più gravosi, trattandosi di norma che, se vieta l’uso improprio degli strumenti previsti dall’ordinamento, non vieta al contribuente, che agisce in presenza di valide ragioni economiche, di optare per il tipo di operazione comportante il carico fiscale per lui più conveniente, in attuazione di una legittima condotta di risparmio fiscale.

    La Corte esclude che il principio di capacità contributiva o la disciplina antielusiva impongano di scegliere l’operazione fiscalmente più onerosa: in presenza di ragioni economiche effettive e prevalenti, è legittima la scelta dello strumento che comporta un carico fiscale più conveniente.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, sono sindacabili soltanto anomalie motivazionali radicali, incidenti sull’esistenza della motivazione e riscontrabili dal testo della sentenza; la mera insufficienza motivazionale e la richiesta di rivalutare il merito non sono deducibili in cassazione.
  • La motivazione è apparente, quale error in procedendo, solo se graficamente inesistente oppure costituita da una pseudo-motivazione tautologica e priva del minimo contenuto argomentativo.
  • Ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, sono disconoscibili gli effetti di operazioni prive di valide ragioni economiche, dirette in via esclusiva o prevalente al conseguimento di vantaggi fiscali; se sono accertate valide ragioni economiche, l’operazione non è abusiva.
  • Il contribuente che persegue finalità economiche e imprenditoriali effettive, reali e prevalenti non è tenuto a scegliere lo strumento giuridico fiscalmente più oneroso e può legittimamente optare per un’operazione che comporti un risparmio d’imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiAbuso del diritto

Testo integrale

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