Cassazione Penale, Sentenza n. 43101/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione subita dal 22/03/2016 all'11/01/2018 in custodia cautelare (accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), sostenendo di essere stato prosciolto in appello e di non aver dato causa alla detenzione. In Cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la declaratoria di sussistenza di colpa grave o dolo ostativi al risarcimento, lamentando che l'ordinanza della Corte d'Appello avesse ritenuto rilevante una "condotta illecita" indeterminata e il mancato chiarimento di elementi essenziali, nonostante l'imputato avesse risposto all'interrogatorio di garanzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha confermato che il giudice della riparazione ha motivato in modo ampio e congruo il rigetto, rilevando intercettazioni telefoniche, possesso di documentazione e SIM corrispondente a utenza intercettata, e il silenzio del ricorrente su elementi essenziali come fattori che, pur non configurando una determinazione precisa della condotta illecita, hanno contribuito a creare e mantenere un quadro di gravità indiziaria e a escludere il diritto all'indennizzo per la sussistenza di condotta dolosa o di colpa grave. La Corte ha inoltre precisato che, sebbene il silenzio in sede di interrogatorio non possa più essere considerato causa ostativa dall'entrata in vigore del D.lgs. 188/2021, la mancata spiegazione di elementi essenziali (diversa dal mero esercizio della facoltà di non rispondere) può rilevare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
La Corte interpreta la norma nel senso che il diritto all'equa riparazione sussiste salvo che l'interessato abbia dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; tale assenza di causa ostativa deve essere accertata d'ufficio dal giudice della riparazione.
art. 43 c.p.
La nozione di colpa ai fini dell'art. 314 va valutata con i parametri dell'art. 43 c.p.: la condotta caratterizzata da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che crea una prevedibile ragione di intervento dell'autorità ostacola il riconoscimento dell'indennizzo (colpa grave).
D.lgs. 8/11/2021 n. 188, art. 4 co.1 lett. b)
"l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, co. 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"
La modifica normativa stabilisce che l'esercizio del diritto di non rispondere (art. 64, co.3,b) non può essere usato per negare l'indennizzo; tuttavia la Corte distingue tra il mero silenzio e la mancata spiegazione di elementi essenziali non giustificati.
art. 64 cod. proc. pen., co. 3, lett. b)
Richiamato per richiamare la facoltà di non rispondere in interrogatorio; la Corte osserva che il ricorrente ha risposto ma non ha spiegato elementi essenziali delle intercettazioni, il che è diverso dal semplice esercizio della facoltà di non rispondere.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale citata riguardo ai limiti della esposizione del motivo in Cassazione (mezzi essenziali per motivare il ricorso).
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione sussiste se l'interessato non ha dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; il giudice deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa.
- C'è autonomia tra giudizio penale e giudizio per la riparazione: l'assoluzione nel merito non impedisce che una condotta antecedente o successiva, pur non integrando reato, sia ritenuta causa della custodia cautelare per dolo o colpa grave.
- Il mero silenzio in interrogatorio non può più essere usato come causa ostativa (D.lgs. 188/2021), ma la mancata fornitura di spiegazioni su elementi essenziali emersi da intercettazioni o altri atti è valutata differentemente e può rilevare.
- Frequentazioni ambigue, possesso di documenti riconducibili a terzi coinvolti e corrispondenze telefoniche che suggeriscono connivenza possono costituire indici di condotta gravemente colposa idonea a escludere l'indennizzo, specie se non giustificate dall'interessato.
- Il giudice della riparazione deve valutare la condotta dell'imputato sia prima sia dopo la perdita della libertà e al momento della conoscenza del procedimento, considerando condotte extraprocessuali e processuali (es. autoincolpazione, omissione di spiegazioni).
- In situazioni simili è strategico per la difesa documentare e spiegare tempestivamente rapporti, frequenze e elementi materiali (SIM, documenti, transazioni) che possano altrimenti essere interpretati come indici di complicità; fornire al giudice della riparazione spiegazioni credibili sugli elementi emersi riduce il rischio che la condotta sia qualificata come colpa grave.
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