Sentenza n. 777/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza SENTENZA N. 273/2025, PUBBLICATA IL 7/1/2025, DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA, R.G. N. 922/2024, ritualmente notificata in forma ex lege esecutiva, avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto alla percezione del c.d. "bonus carta docente" ed alla conseguente liquidazione dello stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Alessandria sul riconoscimento e la liquidazione del bonus carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Alessandria n. 273/2025, pubblicata il 7 gennaio 2025, ritualmente notificata in forma esecutiva, avente a oggetto il riconoscimento del diritto alla percezione del bonus carta docente e la conseguente liquidazione. Il ricorso era rivolto contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito; l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria, non si è costituito. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha comunicato che l'amministrazione aveva adempiuto alla sentenza azionata in ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'avvenuta esecuzione, da parte dell'amministrazione, del titolo giudiziale posto a fondamento del ricorso. Ha tuttavia condannato la parte resistente alle spese di lite, determinate in euro 800,00 oltre accessori di legge, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Norma richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene il soddisfacimento integrale della pretesa azionata; la cessazione non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della causalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
- Quando l'amministrazione adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, applicandosi il criterio della causalità.
- L'avvenuto adempimento dell'amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza deve essere valutato con riferimento alla pretesa concretamente azionata e comporta la definizione del giudizio senza necessità di ulteriori statuizioni esecutive sul merito.
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