Cassazione Civile, Ordinanza n. 08196/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 nei confronti di una società ritenuta non operativa ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 3-bis, L. n. 724/1994, recuperando maggior reddito d'impresa ai fini IRES e IRAP. In primo grado il giudice tributario aveva ritenuto legittimo il ricorso al test di operatività, ma aveva escluso dal relativo calcolo un immobile oggetto di un contratto di leasing risolto. In appello, la CTR del Lazio aveva invece accolto sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della società, affermando da un lato la correttezza del test di operatività e l'inclusione dell'immobile nel test, dall'altro che l'accertamento avrebbe dovuto essere ricondotto allo studio di settore relativo alla concreta attività della società, e non a quello alberghiero. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 30 L. n. 724/1994 e dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973 per contraddittorietà della decisione; nullità per motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; nullità per motivazione solo apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendoli fondati perché la sentenza di merito presentava una motivazione solo apparente e intrinsecamente contraddittoria: la CTR aveva contemporaneamente convalidato integralmente il metodo accertativo fondato sulla disciplina delle società non operative e, nello stesso tempo, aveva imposto una rideterminazione dell'imponibile secondo un diverso studio di settore, senza un coerente percorso argomentativo. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame motivato e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30, commi 3 e 3-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724
disciplina le società non operative e il test di operatività, volto a contrastare l'uso improprio dello schema societario per finalità estranee alla causa lucrativa; il mancato superamento della soglia integra una presunzione relativa di non operatività.
art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724
consente la disapplicazione della disciplina antielusiva in presenza di oggettive situazioni che rendano impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito richiesti dalla norma.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
costituisce il riferimento per l'interpello disapplicativo, utilizzabile per chiedere la disapplicazione di norme antielusive quando nel caso concreto non si producono gli effetti che la norma mira a impedire.
art. 39, secondo comma, lett. d-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma violata nel motivo relativo all'error in iudicando sull'accertamento e sulla contraddittorietà della motivazione.
art. 36, secondo comma, lett. d), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
impone l'obbligo di motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è stata dedotta per motivazione apparente e contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
sono i vizi di legittimità evocati: violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria.
art. 2086, secondo comma, c.c.
richiamato per affermare l'obbligo dell'imprenditore di predisporre mezzi e organizzazione in vista di lucro obiettivo e continuità aziendale.
art. 2248 c.c.
richiamato come espressione del divieto di regolare la comunione dei diritti reali con le norme in materia societaria, a sostegno del disfavore per le società di mero godimento.
art. 41 Cost.
evocato in coerenza con l'obbligo di iniziativa economica organizzata e con la doverosa predisposizione dei mezzi di produzione orientati al lucro e alla continuità aziendale.
Massime di principio
- Nel regime delle società non operative, il superamento o meno del test di operatività integra una presunzione legale relativa: il contribuente può vincerla dimostrando oggettive situazioni che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi oppure provando direttamente l'effettiva operatività dell'impresa.
- L'onere della prova contraria in materia di società di comodo va valutato in termini economici e alla luce delle concrete condizioni di mercato, non come sindacato di merito sulle scelte imprenditoriali, salvo ipotesi di inettitudine produttiva o assenza di pianificazione aziendale.
- Una sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e lascia all'interprete il compito di colmarne i vuoti con congetture.
- La motivazione è irriducibilmente contraddittoria quando la decisione afferma simultaneamente la legittimità integrale del metodo accertativo impiegato e, senza coerente giustificazione, impone un diverso criterio di quantificazione dell'imponibile.
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