Cassazione Penale, Sentenza n. 8160/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'8/06/2022 con cui, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Palmi ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra varie condanne e ha rideterminato la pena complessiva (anni 16, mesi 2, giorni 20 di reclusione e euro 71.467,00 di multa). Il ricorrente deduceva errori nella quantificazione della pena: (i) contraddittorietà e applicazione indebita dell'aumento per la recidiva con riferimento ai reati "satellite" (in particolare il capo B); (ii) insufficiente motivazione sui singoli aumenti in continuazione, in violazione della giurisprudenza che impone motivazione distinta per ciascun aumento; (iii) violazione del divieto di reformatio in peius in relazione a un precedente provvedimento esecutivo che aveva fissato un aumento inferiore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha adottato corrette linee metodologiche: ha chiarito di non applicare l'aumento minimo del 'terzo' previsto dalla novella del 20/11/2009 ai reati commessi anteriormente a tale modifica normativa; non poteva eliminare aumenti già stabiliti dal giudice della cognizione per sentenze irrevocabili (intangibilità del giudicato); ha quantificato gli aumenti per i reati-satellite nella misura media fissata in precedenza e ha fornito motivazione specifica per ciascun capo (gravità della condotta, intensità del dolo, modalità di azione, uso di armi, ecc.). Quanto al divieto di reformatio in peius, la Corte ha ricordato che esso preclude aumenti rispetto al trattamento sanzionatorio imposto dal giudice della cognizione, ma non impedisce valutazioni e differenze di aumento operate in sede esecutiva, purché adeguatamente motivate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale dell'istanza in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione tra condanne; oggetto dell'istanza iniziale e del giudizio esecutivo.
art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva reiterata)
Riferimento alla recidiva reiterata; la Corte ha precisato che l'aumento derivante dalla riforma del 2009 (aumento non inferiore a un terzo) non si applica ai reati commessi anteriormente alla novella.
art. 81 cod. pen.
Limiti e rapporto di proporzione tra le pene in caso di continuazione; il giudice deve rispettare i limiti previsti dall'art.81 nel determinare la pena complessiva.
Novella codicistica del 20/11/2009
Modifica che ha introdotto regole più sfavorevoli per i recidivi; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non si applica retroattivamente ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.
Sez. 1, n. 76 del 29/11/2019 (Tormento)
Sez. 1, n. 76 del 29/11/2019
Principio secondo cui il riconoscimento della continuazione tra reati, uno dei quali già unificato ex art.81, produce l'effetto di vincolare tutti i reati nella medesima serie quando sussista identità della genesi programmatica.
Sez. 1, n. 44670 del 10/11/2009, Rv.245685
Sez. 1, n. 44670 del 10/11/2009
Giurisprudenza richiamata per il principio di non applicazione della disciplina del 2009 ai reati commessi prima della novella; supporto al criterio utilizzato dal giudice dell'esecuzione.
S.U., n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone), Rv.282269
S.U., n. 47127 del 24/06/2021
Affermato l'obbligo di motivazione distinta per ciascun aumento in continuazione, con intensità motivazionale commisurata all'entità dell'aumento.
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino), Rv.268735
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può eliminare aumenti di pena stabiliti dal giudice della cognizione in sentenza irrevocabile: il giudicato sul trattamento sanzionatorio è in linea di principio intangibile.
- La disciplina normativa intervenuta successivamente (es. novella 2009) non si applica retroattivamente ai reati commessi prima della sua entrata in vigore; pertanto non può imporre aumenti più gravosi se ciò sarebbe sfavorevole rispetto alla normativa al tempo del fatto.
- Nel rideterminare la pena per continuazione il giudice esecutivo deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato-satellite; il grado di motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento e deve consentire la verifica del rispetto dei limiti di proporzione ex art.81 cod. pen.
- Il divieto di reformatio in peius opera rispetto al trattamento sanzionatorio fissato dal giudice della cognizione e non impedisce automaticamente valutazioni diverse in sede esecutiva; tuttavia qualunque aumento o modifica deve essere adeguatamente motivata e non può eccedere quanto consentito dalla giurisprudenza di legittimità.
- Quando vi siano precedenti ordinanze esecutive discordanti, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad esporre le linee metodologiche seguite e a motivare la scelta tra diverse quantificazioni degli aumenti, indicando i criteri concreti (gravità, intensità del dolo, modalità di azione, uso di armi, ecc.).
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