Sentenza n. 6807/2026 - Roma, Sezione 3T
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 1294/2025 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO, CONSIGLIERE RELATORE DOTT.SSA MARROCCO, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 388/2022, PUBBLICATA IN DATA 30/04/2025, NOTIFICATA IN DATA 10/05/2025, PASSATA IN GIUDICATO. NONCHÉ CON RICHIESTA DI: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato della Corte di appello di Roma, Sezione lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1294/2025 della Corte di appello di Roma, Sezione lavoro, passata in giudicato, deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero, pur costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. È stata inoltre richiesta la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che, quando il titolo proviene dal giudice civile del lavoro, il giudizio conserva natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto della sentenza né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e il Ministero non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione, il Collegio ha condannato l'Amministrazione a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, autorizzato a sostituirsi all'Amministrazione e, se necessario, a superare il dissenso di altre amministrazioni, entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, per assenza dei relativi presupposti, con riserva di possibile successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione fonda l'ammissibilità dell'azione di ottemperanza anche per l'esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, comprese quelle rese dal giudice del lavoro, quando l'obbligato è una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente
La penalità di mora può essere richiesta nell'ambito dell'ottemperanza, ma nel caso concreto il giudice ha ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti per disporla, lasciando salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando l'obbligata è una pubblica amministrazione.
- Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo accerta l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, l'Amministrazione deve fornire chiarimenti e indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato; la mancata collaborazione dell'Amministrazione può giustificare l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
- L'accertata inottemperanza consente al giudice di assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e di nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora non è automatica: può essere disposta solo quando ne ricorrano i presupposti, anche successivamente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice.
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