Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 41322/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva definito il procedimento con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. per il delitto di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Dalla motivazione emerge che, in appello, i motivi erano stati rinunciati salvo quello relativo alla pena. In cassazione non venivano però dedotti motivi rientranti tra quelli consentiti: le doglianze riguardavano, in sostanza, questioni relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della determinazione della pena non tali da integrare illegalità della pena stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha richiamato il principio per cui, nel concordato in appello, non possono essere dedotte in cassazione le censure concernenti i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi della pena che non si traducano in illegalità della stessa, cioè in una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Conseguentemente, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza di appello era stata emessa all'esito del concordato in appello, con rinuncia ai motivi di appello salvo quello sulla pena.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel ricorso per cassazione contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, se non nei limiti consentiti dalla disciplina del concordato e delle impugnazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, si applicano le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza emessa all'esito del concordato in appello, il ricorso per cassazione non può riproporre motivi di appello espressamente rinunciati.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è consentita quando il ricorso si inserisca nel perimetro di una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p. e non emerga una causa di proscioglimento immediatamente rilevabile nei limiti del devolutum consentito.
  • In tema di pena, nel ricorso per cassazione contro sentenza da concordato in appello sono censurabili solo i vizi che si traducano in illegalità della sanzione, ossia pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non sono deducibili meri vizi di determinazione della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.