Cassazione Penale, Ordinanza n. 41322/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva definito il procedimento con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. per il delitto di detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Dalla motivazione emerge che, in appello, i motivi erano stati rinunciati salvo quello relativo alla pena. In cassazione non venivano però dedotti motivi rientranti tra quelli consentiti: le doglianze riguardavano, in sostanza, questioni relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e a vizi della determinazione della pena non tali da integrare illegalità della pena stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha richiamato il principio per cui, nel concordato in appello, non possono essere dedotte in cassazione le censure concernenti i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi della pena che non si traducano in illegalità della stessa, cioè in una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Conseguentemente, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La sentenza di appello era stata emessa all'esito del concordato in appello, con rinuncia ai motivi di appello salvo quello sulla pena.
art. 129 c.p.p.
Nel ricorso per cassazione contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, se non nei limiti consentiti dalla disciplina del concordato e delle impugnazioni.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, si applicano le conseguenze economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza emessa all'esito del concordato in appello, il ricorso per cassazione non può riproporre motivi di appello espressamente rinunciati.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è consentita quando il ricorso si inserisca nel perimetro di una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p. e non emerga una causa di proscioglimento immediatamente rilevabile nei limiti del devolutum consentito.
- In tema di pena, nel ricorso per cassazione contro sentenza da concordato in appello sono censurabili solo i vizi che si traducano in illegalità della sanzione, ossia pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; non sono deducibili meri vizi di determinazione della pena.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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