Cassazione Penale, Sentenza n. 28903/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la pena per il reato di rapina a 5 anni di reclusione e multa. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, contestava: (1) l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa Carloto, denunciando un errato giudizio di "impossibilità sopravvenuta" all'escussione (si censurava la mancata ricerca efficace della p.o., la notifica tardiva e ad indirizzo estero non aggiornato, e l'assenza di indagini in Italia e in Brasile), e sostenendo che la costituzione di parte civile dimostrava la conoscenza del procedimento e quindi una eventuale sottrazione volontaria all'esame; (2) la travisazione e la errata valutazione degli elementi probatori con riferimento al dolo di impossessamento sopravvenuto, invocando dichiarazioni della persona offesa che descrivevano una reazione del ricorrente determinata dal danno subito (occhiali e CD rotti) e richiamando la necessità di acquisire videoregistrazioni che, secondo la difesa, avrebbero potuto giustificare l'azione.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per mancata «prova di resistenza»: anche escludendo le dichiarazioni della persona offesa, rimaneva una congerie di elementi a carico (dichiarazioni dei testi oculari Caserta Arcangelo e Stridi Fabrizio sulla aggressione e fuga del mezzo, intervento immediato dei Carabinieri che identificarono il veicolo, certificato medico che attestava lesioni compatibili, e rinvenimento dell'orologio sottratto in possesso dell'imputato con tracce di sangue sul suo abbigliamento) idonei a sostenere la condanna. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio di travisamento: il rinvenimento della refurtiva sull'imputato escludeva che il fatto potesse essere ricondotto a una legittima pretesa di consegna di beni altrui (quindi escludeva la qualificazione alternativa invocata). Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a rimborsare alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 3686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. (lett. b) ed e))
La Corte richiama il perimetro dei motivi di cassazione: il ricorso deve spiegare l'incidenza dell'eventuale vizio sulla decisione; in particolare, nell'impugnazione di inutilizzabilità di prova è necessario mostrare che l'eliminazione della prova inciderebbe sul convincimento (esame della "prova di resistenza").
art. 512 cod.proc.pen.
La normativa richiamata concerne le modalità di assunzione delle dichiarazioni; la Corte osserva che anche se le dichiarazioni della persona offesa fossero inutilizzabili, ciò non sarebbe stato determinante alla luce delle altre risultanze probatorie.
art. 526 comma 1-bis cod.proc.pen.
La norma regola l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta a comporre il contraddittorio con la persona offesa; dalla decisione emerge che per applicarla è necessario dimostrare adeguati tentativi di ricerca e notifica, ma comunque, nell'odierno giudizio, l'eventuale inapplicabilità non avrebbe alterato il giudizio di responsabilità.
art. 393 cod.pen.
La Corte esclude la riconducibilità dei fatti a questa fattispecie (richiamata dalla difesa come possibile qualificazione alternativa), osservando che l'imputato non può vantare alcun diritto a ottenere la consegna di beni altrui, per cui la qualificazione invocata non regge.
art. 616 cod.proc.pen.
Applicata per la condanna alle spese processuali: in caso di rigetto del ricorso il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese come previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando si censura l'utilizzabilità di una prova, in cassazione occorre dimostrare che l'espunzione di quella prova renderebbe insostenibile la decisione (criterio della "prova di resistenza"): se esistono altre prove idonee a sostenere la condanna, il motivo sarà inammissibile o infondato.
- L'accertamento dell'impossibilità sopravvenuta di escutere una persona offesa richiede prove di adeguati tentativi di ricerca e notifiche; la semplice costituzione come parte civile non prova automaticamente la sottrazione volontaria all'escussione.
- Il vizio di travisamento della prova è appellabile in Cassazione solo se l'errore incisionale disarticola l'intero percorso probatorio; valutazioni di merito sui contrasti probatori sono difficilmente rimesse al giudice di legittimità.
- Il ritrovamento della refurtiva in possesso dell'imputato e le tracce compatibili con l'aggressione costituiscono elementi molto forti a carico e possono neutralizzare censure basate su singole dichiarazioni della persona offesa.
- Richieste difensive della acquisizione di ulteriori mezzi di prova (es. videoregistrazioni) devono essere concretamente esperite in istruttoria: la mera allegazione della loro possibile utilità non basta a capovolgere la valutazione probatoria definitiva.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al rimborso delle spese di rappresentanza della parte civile; è quindi necessario valutare anche il rischio processuale connesso al gravame.
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