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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28903/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la pena per il reato di rapina a 5 anni di reclusione e multa. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, contestava: (1) l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa Carloto, denunciando un errato giudizio di "impossibilità sopravvenuta" all'escussione (si censurava la mancata ricerca efficace della p.o., la notifica tardiva e ad indirizzo estero non aggiornato, e l'assenza di indagini in Italia e in Brasile), e sostenendo che la costituzione di parte civile dimostrava la conoscenza del procedimento e quindi una eventuale sottrazione volontaria all'esame; (2) la travisazione e la errata valutazione degli elementi probatori con riferimento al dolo di impossessamento sopravvenuto, invocando dichiarazioni della persona offesa che descrivevano una reazione del ricorrente determinata dal danno subito (occhiali e CD rotti) e richiamando la necessità di acquisire videoregistrazioni che, secondo la difesa, avrebbero potuto giustificare l'azione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Sul primo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per mancata «prova di resistenza»: anche escludendo le dichiarazioni della persona offesa, rimaneva una congerie di elementi a carico (dichiarazioni dei testi oculari Caserta Arcangelo e Stridi Fabrizio sulla aggressione e fuga del mezzo, intervento immediato dei Carabinieri che identificarono il veicolo, certificato medico che attestava lesioni compatibili, e rinvenimento dell'orologio sottratto in possesso dell'imputato con tracce di sangue sul suo abbigliamento) idonei a sostenere la condanna. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il vizio di travisamento: il rinvenimento della refurtiva sull'imputato escludeva che il fatto potesse essere ricondotto a una legittima pretesa di consegna di beni altrui (quindi escludeva la qualificazione alternativa invocata). Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a rimborsare alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 3686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. b) ed e))

    La Corte richiama il perimetro dei motivi di cassazione: il ricorso deve spiegare l'incidenza dell'eventuale vizio sulla decisione; in particolare, nell'impugnazione di inutilizzabilità di prova è necessario mostrare che l'eliminazione della prova inciderebbe sul convincimento (esame della "prova di resistenza").

  • art. 512 cod.proc.pen.

    La normativa richiamata concerne le modalità di assunzione delle dichiarazioni; la Corte osserva che anche se le dichiarazioni della persona offesa fossero inutilizzabili, ciò non sarebbe stato determinante alla luce delle altre risultanze probatorie.

  • art. 526 comma 1-bis cod.proc.pen.

    La norma regola l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta a comporre il contraddittorio con la persona offesa; dalla decisione emerge che per applicarla è necessario dimostrare adeguati tentativi di ricerca e notifica, ma comunque, nell'odierno giudizio, l'eventuale inapplicabilità non avrebbe alterato il giudizio di responsabilità.

  • art. 393 cod.pen.

    La Corte esclude la riconducibilità dei fatti a questa fattispecie (richiamata dalla difesa come possibile qualificazione alternativa), osservando che l'imputato non può vantare alcun diritto a ottenere la consegna di beni altrui, per cui la qualificazione invocata non regge.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicata per la condanna alle spese processuali: in caso di rigetto del ricorso il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese come previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Quando si censura l'utilizzabilità di una prova, in cassazione occorre dimostrare che l'espunzione di quella prova renderebbe insostenibile la decisione (criterio della "prova di resistenza"): se esistono altre prove idonee a sostenere la condanna, il motivo sarà inammissibile o infondato.
  • L'accertamento dell'impossibilità sopravvenuta di escutere una persona offesa richiede prove di adeguati tentativi di ricerca e notifiche; la semplice costituzione come parte civile non prova automaticamente la sottrazione volontaria all'escussione.
  • Il vizio di travisamento della prova è appellabile in Cassazione solo se l'errore incisionale disarticola l'intero percorso probatorio; valutazioni di merito sui contrasti probatori sono difficilmente rimesse al giudice di legittimità.
  • Il ritrovamento della refurtiva in possesso dell'imputato e le tracce compatibili con l'aggressione costituiscono elementi molto forti a carico e possono neutralizzare censure basate su singole dichiarazioni della persona offesa.
  • Richieste difensive della acquisizione di ulteriori mezzi di prova (es. videoregistrazioni) devono essere concretamente esperite in istruttoria: la mera allegazione della loro possibile utilità non basta a capovolgere la valutazione probatoria definitiva.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al rimborso delle spese di rappresentanza della parte civile; è quindi necessario valutare anche il rischio processuale connesso al gravame.

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