Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1716/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1002/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici indicati

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 1002/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle complessivamente euro 1.500,00 mediante assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022. Deduceva l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiedeva l’ordine di esecuzione, l’applicazione della penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti, conferita su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale. La procura, pur sottoscritta dalla parte e autenticata dal difensore, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta del docente ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il giudice amministrativo adito, le parti contendenti o gli estremi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione era richiesta l’ottemperanza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale. Il TAR ha ritenuto che l’art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a. imponga una procura speciale idonea a individuare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi utili a identificare la controversia. La procura generica su foglio separato non può beneficiare dell’eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, perché la mera copia informatica della procura cartacea depositata insieme al ricorso nativo digitale non dimostra né la consapevolezza della parte circa lo specifico atto processuale né la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile: la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato un indirizzo interpretativo già esistente, sicché la parte avrebbe potuto adottare la condotta processuale più prudente. Il TAR ha ritenuto non necessaria un’ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente era assente alla camera di consiglio e tale assenza è stata considerata rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d’ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l’andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Individua la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la penalità di mora richiesta dalla ricorrente nell’ambito del giudizio di ottemperanza.

  • art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.

    Richiamato nell’epigrafe della sentenza quale disposizione applicata per la definizione del giudizio.

  • art. 40, comma 1, lettera g), c.p.a.

    La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia; la sua mancanza o genericità determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’obbligo di segnalare alle parti una questione rilevata d’ufficio non opera, secondo la decisione, quando i difensori non siano presenti all’udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 182, comma 2, c.p.c. per escludere la sanabilità del difetto di procura speciale nel processo amministrativo.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente di rinnovare o regolarizzare una procura speciale mancante o inidonea quando essa costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini è istituto eccezionale, ammissibile solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non opera quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto l’opzione meno prudente.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta la procura al processo telematico, ma non elimina l’esigenza che, quando la procura è redatta su foglio separato, essa contenga elementi sufficienti a individuare la controversia e la volontà di conferire lo ius postulandi per quello specifico giudizio.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato per sottolineare la generale obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 22 c.p.a. in relazione all’obbligatorietà del patrocinio difensivo.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025

    la procura speciale deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito)

    La procura speciale deve precedere o essere contestuale alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale e deve consentire di individuare in modo sufficientemente preciso l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi identificativi della controversia; una procura che si limiti a conferire il mandato per una generica pretesa sostanziale è inidonea e rende il ricorso inammissibile.
  • La procura redatta su foglio separato cartaceo e prodotta come copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non è automaticamente equiparabile a una procura apposta in calce al ricorso: la procura deve comunque contenere elementi propri sufficienti a dimostrare il conferimento dello ius postulandi per la specifica controversia.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; la sua formazione prima della notificazione o del deposito non è sufficiente a soddisfare il requisito di specialità e anteriorità.
  • La mancanza o l’inidoneità della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
  • L’errore scusabile non è concedibile quando il quadro normativo o giurisprudenziale offriva già parametri orientativi e la parte ha scelto l’opzione processuale meno prudente; una successiva pronuncia dell’Adunanza plenaria che confermi uno degli indirizzi preesistenti non determina, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
  • L’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d’ufficio non è necessario quando il difensore non partecipa all’udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.