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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21696/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per omesso o carente versamento dell'IRAP relativa all'anno 2014, con recupero di euro 90.596,05, applicando l'aliquota maggiorata del 5,25% prevista dall'art. 5 della L.R. Toscana n. 64/2006, oltre interessi e sanzioni. La società sosteneva che, in quanto confidi, non fosse soggetta a tale maggiorazione: la norma regionale, letta in combinato con la nota 1 dell'allegato A, si riferirebbe solo ai soggetti che già avevano subito il precedente aumento al 4,40% previsto dalla L.R. Toscana n. 43/2002, cioè soggetti riconducibili agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 446/1997, mentre i confidi restavano soggetti al diverso regime dell'art. 10 d.lgs. 446/1997. La CTR aveva invece ritenuto applicabile l'aumento dello 0,85% anche ai confidi, valorizzando il riferimento alle attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e il codice Ateco corrispondente. In cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 10 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 5 L.R. Toscana n. 64/2006, oltre a contestare l'interpretazione data alla nota esplicativa e a richiamare ulteriori indici interpretativi (d.l. 269/2003, risoluzione 5/E/2015 e istruzioni IRAP) per sostenere che ai confidi non spettasse l'aliquota maggiorata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso la richiesta di riunione con altri ricorsi, osservando che non riguardavano la stessa sentenza, ma ha accolto nel merito il motivo della società, aderendo all'orientamento già espresso in precedenza sulla non applicabilità ai confidi dell'incremento IRAP previsto dalla L.R. Toscana n. 64/2006. Secondo la Corte, il sistema normativo nazionale e regionale mostra che i confidi, pur essendo qualificati enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi, restano esclusi dal regime IRAP proprio delle banche e degli intermediari finanziari di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 446/1997 e determinano la base imponibile secondo l'art. 10 d.lgs. 446/1997. La maggiorazione dello 0,85% prevista dalla legge regionale toscana, letta alla luce della nota 1 dell'allegato A, si applica soltanto ai soggetti per i quali era già vigente l'aliquota del 4,40% al 31 dicembre 2006, non ai confidi che continuavano a essere assoggettati all'aliquota ordinaria del 4,25%. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e annullando la pretesa fiscale. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione e per i contrastanti orientamenti di merito.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    norma richiamata come base del controllo formale da cui è scaturita la cartella di pagamento

  • art. 5 L.R. Toscana n. 64/2006

    prevede, dal 1 gennaio 2007, la variazione in aumento dell'aliquota IRAP di cui all'allegato A; la Corte lo interpreta nel senso che la maggiorazione dello 0,85% non si applica ai confidi

  • art. 10 d.lgs. 446/1997

    disciplina la determinazione della base imponibile IRAP per gli enti non commerciali; per i confidi la base imponibile va determinata secondo questo metodo e non secondo il regime degli intermediari finanziari

  • art. 6 d.lgs. 446/1997

    regola il regime IRAP delle banche e degli altri enti e società finanziarie; la Corte ribadisce che i confidi non vi rientrano

  • art. 7 d.lgs. 446/1997

    regola il regime IRAP delle imprese di assicurazione; anche questo regime è estraneo ai confidi

  • art. 16 d.lgs. 446/1997

    consente alle Regioni di aumentare l'aliquota base IRAP; la Corte lo richiama per ricostruire il quadro della facoltà regionale di maggiorazione

  • art. 13, comma 45, d.l. 269/2003

    qualifica i confidi, ai fini delle imposte sui redditi, come enti commerciali

  • art. 13, comma 47, d.l. 269/2003

    impone ai confidi di determinare in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità dell'art. 10 d.lgs. 446/1997, confermandone la distinzione dai soggetti degli artt. 6 e 7

  • L.R. Toscana n. 43/2002, art. 2

    ha previsto l'aumento dell'aliquota IRAP al 4,40% solo per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 446/1997, con esclusione dei confidi

  • d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 4

    ha inserito i confidi tra i soggetti che determinano il valore della produzione netta secondo l'art. 10 d.lgs. 446/1997

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    consente alla Corte, una volta accolto il ricorso e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato per escludere la riunione perché i ricorsi non impugnano la medesima sentenza

  • art. 273 c.p.c.

    richiamato per giustificare, al più, la trattazione congiunta e non la riunione dei ricorsi diversi

Massime di principio

  • Quando una normativa regionale IRAP prevede una maggiorazione dell'aliquota per determinate categorie, la sua applicazione va ricostruita tenendo conto del sistema nazionale di classificazione dei soggetti passivi e della specifica aliquota vigente per ciascuna categoria al momento di efficacia della norma regionale.
  • La nota esplicativa di una tabella allegata alla legge può avere valore decisivo nell'individuare il perimetro dei destinatari della maggiorazione: se essa richiama solo i soggetti per i quali era già vigente una certa aliquota, la maggiorazione non si estende a soggetti rimasti soggetti all'aliquota ordinaria.
  • I confidi, pur potendo essere considerati enti commerciali ai fini delle imposte sui redditi, mantengono un regime IRAP speciale: determinano il valore della produzione netta secondo l'art. 10 d.lgs. 446/1997 e non sono assimilabili, ai fini dell'aliquota, alle banche e agli altri intermediari finanziari di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo decreto.
  • In presenza di una disciplina regionale che rinvia a codici di attività economica, il richiamo ai codici deve essere letto in coerenza con la normativa statale vigente al momento dell'adozione della legge regionale, senza proiettarvi classificazioni successive incompatibili con il testo normativo originario.
  • Se il quadro normativo consente una soluzione interpretativa univoca e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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