Cassazione Civile, Ordinanza n. 29040/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2006 e 2007, ritenuti legittimi dalla Commissione tributaria regionale del Veneto dopo l’appello del contribuente. L’Agenzia delle Entrate aveva già proposto ricorso per cassazione, poi rigettato con ordinanza n. 25280/2015, e successivamente ha chiesto la revocazione di tale ordinanza ex art. 391-bis c.p.c. deducendo, in sostanza, un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che, nel ricorso per cassazione, l’Ufficio avesse ammesso che il contribuente avesse fin dall’atto introduttivo contestato la nullità degli avvisi per omessa sottoscrizione da parte di un funzionario qualificato, mentre a dire dell’Agenzia la doglianza originaria riguardava solo la mancata allegazione o indicazione della delega, non la sua inesistenza. In via rescissoria l’Agenzia ha inoltre riproposto quattro motivi di cassazione: violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 per asserita novità della questione trattata in appello; violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione insufficiente o apparente; ulteriore violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per omesso esame della delega e dei poteri del Capo Ufficio Controlli; omesso esame di un fatto decisivo relativo al contenuto dell’atto dispositivo n. 27/2011 e alla delega a sottoscrivere accertamenti di determinato valore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che il vizio denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma una censura di valutazione/interpretazione del contenuto del precedente ricorso per cassazione. La Corte ha osservato che la questione della contestazione della delega non era frutto di mera svista percettiva, ma di un apprezzamento del significato delle allegazioni difensive, e dunque non poteva fondare la revocazione. Conseguentemente è stata negata la configurabilità del presupposto dell’errore revocatorio. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché il resistente non ha svolto difese; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale su un fatto decisivo, non già in un errore di valutazione o interpretazione del contenuto degli atti.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell’errore di fatto revocatorio disciplinato dall’art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro sulla novità delle eccezioni nel processo tributario, ma la Corte non entra nel merito dei motivi rescissori perché il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione della sentenza tributaria impugnata, ma senza esame nel merito per l’inammissibilità della revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non viene disposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo se la decisione sia fondata su una svista percettiva immediatamente desumibile dagli atti, e non quando la censura investa l’interpretazione o la valutazione del contenuto degli atti difensivi.
- Non ricorre errore revocatorio quando il giudice attribuisca a un atto processuale un significato giuridico o difensivo che la parte ritenga errato: in tal caso il vizio riguarda la valutazione, non la percezione del fatto.
- L’errore di fatto revocatorio non può riguardare un punto controverso sul quale la Corte si sia già pronunciata; deve trattarsi di un fatto pacifico o incontestato, la cui esistenza o inesistenza sia stata supposta per mera svista.
- Ai fini della revocazione, il fatto dedotto deve essere decisivo, nel senso che, se percepito correttamente, avrebbe imposto una decisione diversa; in mancanza, il rimedio è inammissibile.
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