Sentenza n. 10399/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 28 luglio 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 26 marzo 2022 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 9 della legge n. 91/1992 e del d.P.R. n. 572/1993, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, assenza di idonei parametri di riferimento e difetto di istruttoria. In particolare, ha contestato che il diniego fosse fondato su un unico precedente penale risalente a oltre dieci anni prima, definito mediante applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 445 c.p.p., con successiva sospensione condizionale della pena, lamentando la mancata considerazione della propria storia personale e degli elementi favorevoli, nonché delle osservazioni presentate in sede procedimentale. Il precedente riguardava plurimi fatti di minaccia, violazione di domicilio, tentato sequestro di persona, tentata violazione di domicilio e violenza privata. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il diniego. Il giudice ha rilevato che non si trattava di un singolo episodio isolato, ma di plurimi pregiudizi penali, concernenti condotte di minaccia, violenza privata, violazione di domicilio e tentato sequestro di persona, idonee a evidenziare una tendenza caratteriale aggressiva e un particolare allarme sociale. Il giudizio dell'Amministrazione sulla naturalizzazione è prognostico e complesso: i precedenti devono essere valutati globalmente, considerando la loro natura, periodicità e reiterazione, senza procedere a un esame atomistico. Il decorso di oltre dieci anni non esclude automaticamente la rilevanza offensiva dei fatti, poiché la valutazione amministrativa dell'affidabilità e dell'integrazione futura è autonoma rispetto a quella penale. L'Amministrazione può inoltre considerare, secondo un'ottica di prevenzione, la personalità, la condotta di vita e ogni situazione di astratta pericolosità sociale. Il giudice ha attribuito ulteriore rilievo alla dichiarazione non veritiera resa dal ricorrente nella domanda di cittadinanza circa l'esistenza degli addebiti, ritenendola idonea a incidere sul rapporto di fiducia con le istituzioni e a giustificare il rigetto anche indipendentemente dalla configurabilità del falso. Il possesso di un reddito sufficiente e lo stabile inserimento economico sono stati ritenuti condizioni ordinarie o prerequisiti, non elementi tali da imporre il riconoscimento della cittadinanza. La naturalizzazione richiede infatti la verifica di un interesse pubblico e dell'assenza di dubbi sull'affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori costituzionali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione; il relativo procedimento implica una valutazione discrezionale e prognostica dell'affidabilità del richiedente e della sua integrazione nella comunità nazionale.
art. 6 l. 91/1992
È richiamato dal giudice per evidenziare che determinati reati, puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni, sono automaticamente ostativi all'acquisto della cittadinanza per matrimonio e, a fortiori, rilevanti nel giudizio sulla naturalizzazione.
artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990
Sono invocati dal ricorrente in relazione agli obblighi procedimentali, partecipativi e motivazionali; il giudice, respingendo il ricorso, ha ritenuto comunque adeguato il percorso valutativo dell'Amministrazione.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La dichiarazione non veritiera resa nella domanda può giustificare il rigetto della domanda di cittadinanza, anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso, perché incide sul rapporto fiduciario con le istituzioni.
artt. 444 e 445 c.p.p.
La definizione del procedimento penale mediante applicazione della pena su richiesta non impedisce all'Amministrazione di considerare i fatti e i relativi addebiti nell'autonoma valutazione prognostica richiesta per la naturalizzazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base normativa per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione esercita una valutazione discrezionale e prognostica sull'affidabilità del richiedente, sulla sua integrazione e sulla sua adesione ai valori fondamentali dell'ordinamento; il riconoscimento non consegue automaticamente al mero interesse privato del richiedente.
- I precedenti penali devono essere apprezzati in modo complessivo e non atomistico, considerando la natura dei fatti, la loro eventuale pluralità e il loro significato sintomatico rispetto alla personalità e alla futura affidabilità del richiedente.
- Il mero decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non neutralizza automaticamente la rilevanza dei fatti penalmente rilevanti nel giudizio di naturalizzazione, trattandosi di una valutazione amministrativa autonoma rispetto a quella compiuta ai fini della responsabilità penale.
- Nel giudizio prognostico sulla naturalizzazione l'Amministrazione può considerare, secondo una finalità preventiva, non soltanto le condanne o i fatti penalmente rilevanti, ma anche la personalità, la condotta di vita e le situazioni indicative di astratta pericolosità sociale.
- La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza in ordine all'esistenza di precedenti o addebiti può costituire autonomo elemento ostativo, poiché compromette il rapporto di fiducia, collaborazione e correttezza con le istituzioni, anche senza un accertamento definitivo del reato di falso.
- Il possesso di un reddito sufficiente e lo stabile inserimento economico costituiscono, di regola, condizioni ordinarie o prerequisiti della naturalizzazione e non dimostrano da soli l'esistenza di meriti speciali idonei a superare elementi negativi relativi all'affidabilità del richiedente.
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