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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21104/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per la registrazione di un'ordinanza del tribunale che aveva costituito un diritto di superficie su un'area agricola in esecuzione di un contratto preliminare non eseguito. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in origine, che l'ordinanza non fosse tassabile perché non definitiva, essendo ancora sub iudice, e che la base imponibile fosse stata determinata erroneamente. In appello ha inoltre dedotto l'erronea tassazione dell'atto giudiziario, l'arbitraria determinazione della base imponibile, il difetto di istruttoria, la nullità dell'avviso e l'erronea aliquota applicata, invocando la propria qualifica di imprenditrice agricola e la natura costitutiva del diritto di superficie. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 20 e della tariffa del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la corretta aliquota fosse il 9% e non il 15%, perché l'atto non era un mero trasferimento ma la costituzione di un diritto reale di godimento; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse adeguatamente considerato le sue argomentazioni sulla natura dell'atto e sulla qualifica di imprenditrice agricola.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha qualificato la doglianza sull'aliquota come mera difesa, quindi deducibile anche in appello, ed ha affermato che, in tema di imposta di registro, il termine "trasferimento" della tariffa riguarda il passaggio della titolarità di beni o diritti reali, non la costituzione di diritti reali di godimento. Applicando tale principio all'ordinanza tassata, ha stabilito che l'atto dovesse essere assoggettato all'aliquota del 9%. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e riconoscendo l'applicazione dell'aliquota del 9%. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    La norma è richiamata per la corretta qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro, da effettuarsi in base alla natura giuridica dell'atto tassato.

  • art. 1, comma 1, Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    Il termine "trasferimento" va inteso come passaggio della proprietà o della titolarità di diritti reali di godimento; non si estende agli atti costitutivi di diritti reali di godimento.

  • art. 8, Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986

    Per gli atti dell'autorità giudiziaria che recano trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari si applicano le imposte previste per i corrispondenti atti.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le mere difese o eccezioni improprie.

  • art. 34 d.lgs. n. 546/1992

    È evocato nel secondo motivo per censurare il vizio motivazionale della decisione di merito, poi assorbito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo e vizio motivazionale.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la nozione di "trasferimento" della tariffa comprende il passaggio della proprietà o della titolarità di diritti reali di godimento, ma non gli atti che costituiscono ex novo un diritto reale di godimento.
  • Quando l'atto tassato è un provvedimento giudiziario che costituisce un diritto reale su immobile, l'imposta va determinata secondo la disciplina prevista per i corrispondenti atti negoziali, ma con la corretta qualificazione del contenuto sostanziale dell'atto.
  • Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce la deduzione di mere difese o eccezioni improprie, dirette a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa fiscale o la qualificazione giuridica dell'atto.
  • Se la questione di diritto consente la decisione della causa senza ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, accogliendo o rigettando l'originaria domanda.
  • Il vizio di motivazione dedotto in cassazione resta assorbito quando l'accoglimento di un motivo di diritto sia sufficiente a definire la controversia.

Come è indicizzato

MaterieTariffaContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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