Sentenza del 05/11/2018 n. 4803 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso, il 24 dicembre 2014, un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, recuperando a tassazione contributi regionali per la formazione professionale pari a euro 2.085.022,55. Secondo l'Ufficio, tali contributi sarebbero stati integralmente illeciti a causa di fatture fittizie per euro 643.245,88 emesse nel 2006 da una società terza. L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, tra l'altro, violazione delle regole sui motivi di ricorso, inutilizzabilità di documenti, vizi di motivazione, violazione del principio di non contestazione, mancata verifica della deducibilità dei costi e illegittima riduzione delle sanzioni. La curatela ha chiesto il rigetto dell'appello, riproponendo anche l'eccezione di tardività dell'accertamento, poiché il termine ordinario era scaduto e non ricorrevano i presupposti per il raddoppio dei termini.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha esaminato preliminarmente l'eccezione di decadenza e l'ha ritenuta fondata. Per il periodo d'imposta 2007 non risultava configurabile alcun reato tributario previsto dal D.Lgs. n. 74/2000, poiché l'accertamento si fondava soltanto sulla presunta illiceità dei contributi, derivata da fatti relativi al 2006, senza prova di una specifica condotta penalmente rilevante nel 2007 né di una revoca integrale dei contributi da parte della Regione. Pertanto mancava il presupposto per il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. L'avviso notificato il 24 dicembre 2014 è stato quindi considerato tardivo ed emesso in carenza assoluta di potere. L'appello dell'Agenzia è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata confermata, sebbene con una motivazione diversa. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti e le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
Costituisce la base normativa dell'avviso di accertamento emesso dall'Amministrazione finanziaria.
Art. 43, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600/1973
Raddoppio dei termini di accertamento
Nel regime applicabile ratione temporis, il raddoppio richiedeva l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000; non era invece necessaria l'effettiva presentazione della denuncia. In assenza di un reato astrattamente configurabile per l'anno 2007, il raddoppio non poteva operare.
Art. 57, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972
Raddoppio dei termini per l'accertamento IVA
La stessa logica del raddoppio dei termini è stata applicata agli accertamenti IVA: occorreva l'obbligo di denuncia per un reato tributario riferibile al periodo d'imposta accertato.
Art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992
Motivi del ricorso tributario
L'Agenzia ne ha denunciato la violazione sostenendo che il contribuente avesse ampliato o integrato irregolarmente i motivi del ricorso; la questione non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di decadenza.
Artt. 52 del D.P.R. n. 633/1972 e 32 e 33 del D.P.R. n. 600/1973
Poteri istruttori e utilizzabilità della documentazione
L'Agenzia ne ha invocato la violazione con riferimento all'utilizzabilità in giudizio di atti e documenti non prodotti nelle fasi precedenti; anche tali questioni sono rimaste assorbite.
Art. 109 del TUIR
Deducibilità dei componenti negativi di reddito
L'Agenzia sosteneva che dovesse essere verificata la deducibilità dei costi; il giudice non ha esaminato il merito per la preliminare decadenza dell'accertamento.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali
È il riferimento utilizzato per individuare il presupposto del raddoppio dei termini: deve emergere un obbligo di denuncia per un reato tributario riferibile al periodo oggetto di accertamento.
D.Lgs. n. 74/2000
Il raddoppio dei termini può operare solo quando i fatti accertati siano astrattamente riconducibili a uno dei reati tributari previsti dal decreto e tale configurabilità riguardi il periodo d'imposta accertato.
Art. 115 c.p.c.
Principio di non contestazione
La sua violazione era stata dedotta dall'Agenzia, ma il motivo è rimasto assorbito.
D.Lgs. n. 128/2015 e legge n. 208/2015
Regimi transitori sul raddoppio dei termini
La sentenza richiama la giurisprudenza di legittimità sui regimi transitori, precisando che per gli atti e i periodi d'imposta anteriori dovevano essere applicate le regole transitorie pertinenti ratione temporis.
Massime di principio
- Prima di esaminare il merito della pretesa tributaria, il giudice deve verificare se l'Amministrazione abbia notificato l'atto entro il termine di decadenza applicabile.
- Il raddoppio dei termini non opera automaticamente perché l'Ufficio richiama irregolarità o fatture false: occorre che, per il periodo d'imposta accertato, sia astrattamente configurabile un reato tributario che comporti l'obbligo di denuncia.
- Fatti penalmente rilevanti relativi a un diverso periodo d'imposta non bastano, da soli, a giustificare il raddoppio dei termini per l'anno oggetto dell'accertamento.
- Quando l'avviso è notificato oltre il termine ordinario e manca il presupposto del raddoppio, l'atto è tardivo e può essere annullato senza esaminare le contestazioni di merito.
- La mera presunta irregolarità nell'utilizzo di contributi pubblici non equivale automaticamente alla loro totale illiceità fiscale: occorre una concreta prova della revoca, dell'indebita percezione o dell'inesistenza dei costi e dei fatti imponibili.
- L'accoglimento di un'eccezione preliminare decisiva rende normalmente superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso o di appello.
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