Cassazione Penale, Sentenza n. 25321/2026 del 06/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un episodio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio, in cui due imputati furono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di tentata estorsione aggravata, omicidio pluriaggravato di un carabiniere intervenuto in borghese, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e porto abusivo di coltello. Dopo le decisioni di primo grado, appello, rinvio e un precedente giudizio di legittimità, la Corte di assise di appello, in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena e confermato, ai soli effetti civili, la sussistenza dell’aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p., con conseguente conferma delle statuizioni risarcitorie e delle spese in favore delle parti civili. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dell’aggravante civile ex art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p., deducendo travisamenti della prova, illogicità nella valutazione delle dichiarazioni di un testimone assistito e carenze nel riscontro esterno delle versioni testimoniali; 2) vizio motivazionale sulla riduzione di pena correlata alle circostanze attenuanti generiche e alla loro quantificazione; 3) vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio relativo alla tentata estorsione, lamentando mancata corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p. e sproporzione della pena; 4) violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla condanna alle spese di una parte civile, assumendo che questa non fosse legittimata a interloquire sul capo relativo all’omicidio, essendosi costituita solo per altri capi. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo solo agli effetti civili: ha ravvisato un difetto motivazionale nella conferma dell’aggravante, rilevando che il giudice di rinvio non aveva adeguatamente confrontato le emergenze probatorie richiamate dalla difesa e che il ragionamento logico sulla qualificazione della condotta dei militari e sulla esibizione del tesserino presentava aporie e salti inferenziali. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Ha invece dichiarato inammissibili gli altri motivi, ritenendo corretta e sufficientemente motivata la valutazione del trattamento sanzionatorio e infondata la censura sulle spese di una parte civile, richiamando la legittimazione a impugnare della parte civile in relazione a circostanze aggravanti incidenti sul danno.
La decisione
La Corte ha annullato la sentenza impugnata ai soli effetti civili, limitatamente all’affermazione dell’aggravante di cui all’art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p. contestata al capo 2, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Per il resto, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul piano penale, resta ferma l’affermazione di responsabilità già definitivamente consolidata nei limiti già coperti da giudicato; l’intervento della Cassazione incide solo sulla statuizione civile collegata alla circostanza aggravante. Le doglianze sulla pena e sulle spese di parte civile sono state respinte come inammissibili perché miravano in sostanza a una diversa valutazione di merito o riproponevano questioni già definite o comunque non idonee a scalfire la motivazione della sentenza di rinvio.
Norme richiamate
art. 576, comma 1, n. 5-bis c.p.
La circostanza aggravante rileva ai fini civili e, se la motivazione sulla sua sussistenza è viziata, la sentenza può essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
art. 622 c.p.p.
In caso di annullamento ai soli effetti civili, quando residuano soltanto questioni civilistiche, il rinvio va disposto al giudice civile competente per valore in grado di appello.
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
È richiamato come norma di denuncia della violazione di legge processuale nel motivo relativo alle spese della parte civile e ai limiti del giudizio di rinvio.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto nei motivi sul punto civile, sul trattamento sanzionatorio e sulla valutazione probatoria.
art. 197-bis c.p.p.
Serve a qualificare la posizione processuale del testimone assistito le cui dichiarazioni sono state oggetto di censura difensiva.
art. 624 c.p.p.
È richiamato dalla difesa per sostenere la formazione del giudicato interno su alcuni capi e sulle relative statuizioni civili.
art. 627 c.p.p.
È invocato per delimitare i poteri del giudice di rinvio rispetto ai capi coperti da giudicato.
art. 133 c.p.
È richiamato come criterio di commisurazione della pena, ritenuto però correttamente applicato dalla Corte di merito.
art. 62-bis c.p.
È richiamato in relazione alla riduzione di pena per le attenuanti generiche, la cui quantificazione è stata censurata ma ritenuta insindacabile in cassazione nel caso concreto.
art. 116 c.p.
È richiamato nella qualificazione del concorso anomalo/partecipazione nell’omicidio in sede di rinvio.
art. 52 d.lgs. 196/2003
È disposto l’obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione denuncia un difetto motivazionale che incide su una statuizione rilevante solo ai fini civili, l’annullamento deve essere disposto ai soli effetti civili e il rinvio va effettuato al giudice civile competente per valore in grado di appello, purché non residuino questioni penalmente rilevanti da riesaminare.
- La parte civile può impugnare anche le statuizioni su aggravanti o attenuanti che incidano sulla quantificazione del danno patrimoniale o non patrimoniale; non è invece legittimata a impugnare circostanze che incidono esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.
- Il vizio di motivazione è configurabile quando il giudice ometta di confrontarsi con elementi probatori specificamente indicati dalla difesa, oppure sviluppi un ragionamento inferenziale apodittico, tautologico o privo di adeguati riscontri logici e fattuali.
- La rivalutazione della pena e delle attenuanti generiche è tendenzialmente insindacabile in cassazione se la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua, non contraddittoria e coerente con i criteri dell’art. 133 c.p.; non è ammessa una mera richiesta di diversa ponderazione del merito.
- Nel giudizio di rinvio, la delimitazione dei poteri del giudice dipende dal perimetro del giudicato formatosi e dagli effetti dell’annullamento: se restano fermi gli effetti penali, il nuovo giudizio sulle sole conseguenze civili segue le regole dell’art. 622 c.p.p. e non richiede una nuova verifica della responsabilità penale.
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