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Sentenza

Sentenza n. 169/2026 - Palermo, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 13.09.2024 - Prat. -OMISSIS- datata 13.09.2024 -, prot. -OMISSIS- del 07.08.2024 -, adottata dal dirigente del procedimento dell’Area V^ Gestione del Territorio sez. abusivismo edilizio del Comune di Monreale (PA) e notificata con racc. a/r in data 11.10.2024, con la si quale viene comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 27 della Legge 28.02.1985 n. 47, a seguito della mancata ottemperanza della precedente Ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 05.01.1993, l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’immobile sito a Monreale, nella Via -OMISSIS-, part.lla -OMISSIS- (ex -OMISSIS-) del F.M. n. -OMISSIS-, fraz. -OMISSIS-, consistente in “costruzione composta da piano seminterrato, piano rialzato, primo piano e piano sotto tetto della superficie di circa mq 200, con attigua cisterna in c.a. ed altro piano terra della superficie di circa mq 150 costituito da base, pilastri in c.a. e muro di contenimento lungo circa ml 15,00 ed alto m. 3,00 circa”.

Giustizia amministrativa202500054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivo, adottata dopo una precedente ordinanza di demolizione e mentre erano pendenti istanze di condono edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, deducendo, in particolare, la violazione dell'art. 38 della legge n. 47/1985, applicabile anche alle istanze di condono presentate ai sensi della legge n. 724/1994, poiché il Comune aveva adottato la misura repressiva senza attendere la definizione delle domande di condono edilizio presentate dai comproprietari sin dal 28 febbraio 1995. Sono stati inoltre dedotti la violazione degli obblighi di motivazione e di conclusione del procedimento, la lesione delle garanzie di partecipazione e del contraddittorio procedimentale ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990, l'eccesso di potere e la lesione del legittimo affidamento.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 38 della legge n. 47/1985, applicabile alle istanze di condono ex legge n. 724/1994 in forza dell'art. 39, comma 1, della stessa legge. Secondo il giudice, la pendenza del procedimento di condono impedisce all'amministrazione di adottare iniziative repressive o sanzionatorie sull'opera abusiva, compresa l'acquisizione al patrimonio comunale, sino alla definizione del procedimento di sanatoria. Poiché le istanze di condono risultavano ancora pendenti, l'ordinanza impugnata è stata annullata. Gli ulteriori motivi, relativi al contraddittorio procedimentale e ai difetti motivazionali, sono stati dichiarati assorbiti. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 38 l. 47/1985

    Questo disposto normativo impone all’Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.

    La pendenza di un procedimento di condono preclude all'amministrazione l'adozione di provvedimenti repressivi e sanzionatori relativi all'opera abusiva, inclusa l'acquisizione al patrimonio comunale, fino alla definizione della domanda di sanatoria.

  • art. 39, comma 1, l. 724/1994

    Rende applicabile l'art. 38 della legge n. 47/1985 anche alle istanze di condono presentate ai sensi della legge n. 724/1994.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato nell'ambito delle censure della ricorrente relative all'azione repressiva edilizia, ma non costituisce la ratio decidendi della sentenza.

Massime di principio

  • La pendenza di un procedimento di condono edilizio impedisce all'amministrazione di adottare, fino alla sua definizione, provvedimenti repressivi o sanzionatori relativi al manufatto oggetto della domanda, compresa l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
  • Il divieto di iniziative repressive durante la pendenza del condono opera anche per le domande presentate ai sensi della legge n. 724/1994, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 39, comma 1, della medesima legge.
  • L'amministrazione deve attendere la definizione della domanda di sanatoria prima di adottare misure che potrebbero vanificare in via definitiva la possibilità di conseguire il titolo edilizio in sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamento

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