Sentenza del 09/08/2016 n. 16713 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La resistente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a debiti ILOR della società per gli anni 1986-1989, sostenendo che il credito tributario fosse prescritto perché la cartella le era stata notificata il 27 luglio 2006, mentre l'accertamento era divenuto definitivo nel 1995. La CTR Toscana aveva accolto tale tesi, ritenendo irrilevante nei confronti della socia la precedente notifica effettuata alla società. Equitalia ha contestato la violazione delle norme sulla riscossione e sulla prescrizione, sostenendo che la notifica della cartella alla società aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti della socia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che, nelle società di persone, i debiti sociali sono anche debiti dei soci, i quali rispondono solidalmente e illimitatamente, sebbene con il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Pertanto, la notifica della cartella alla società il 2 luglio 2001 ha interrotto la prescrizione anche nei confronti della socia, rendendo tempestiva la successiva notifica del 27 luglio 2006. Il termine applicabile è quello ordinario decennale e non risultava maturata neppure la decadenza prevista dal D.L. n. 106 del 2005, poiché tale disciplina riguarda le cartelle derivanti da liquidazioni formali e non quelle successive ad accertamenti tributari definitivi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Articoli 2267 e 2291 c.c.
Nelle società di persone il socio è responsabile delle obbligazioni sociali; nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente.
La responsabilità del socio si estende anche ai debiti tributari della società, poiché il debito sociale è considerato anche debito dei soci.
Articolo 2304 c.c.
Il creditore sociale non può pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
La responsabilità del socio è diretta ma sussidiaria: il socio può essere chiamato a pagare dopo che l'escussione del patrimonio della società sia risultata infruttuosa.
Articolo 1310 c.c.
Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.
L'interruzione della prescrizione ottenuta mediante la notifica della cartella alla società produce effetti anche nei confronti dei soci coobbligati solidali.
Articolo 2946 c.c.
La prescrizione ordinaria è di dieci anni.
Il credito tributario derivante da un accertamento definitivo è soggetto al termine ordinario decennale, non al termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
Articolo 2935 c.c.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine decennale decorre dalla definitività dell'accertamento, ma può essere interrotto dalla notifica della cartella, anche se effettuata alla società debitrice principale.
D.P.R. n. 602 del 1973, articoli 25 e 26
Le norme disciplinano la formazione e la notificazione della cartella di pagamento; la notifica alla società è sufficiente a interrompere la prescrizione anche nei confronti dei soci solidalmente responsabili.
D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 60
La disciplina delle notificazioni degli atti tributari è richiamata nel contesto della validità della notificazione della cartella.
Articolo 145 c.p.c.
Riguarda la notificazione alle persone giuridiche e agli enti; è stato invocato dal concessionario con riferimento alla notificazione effettuata alla società.
D.L. n. 106 del 2005, articolo 1, comma 5-bis, convertito nella L. n. 156 del 2005
La disciplina transitoria sui termini di decadenza non si applica alle cartelle emesse dopo un accertamento tributario divenuto definitivo, ma riguarda esclusivamente cartelle fondate su liquidazioni o controlli formali.
Articolo 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nelle società di persone, il socio può essere chiamato a rispondere anche dei debiti tributari della società, in presenza dei presupposti della responsabilità illimitata e della preventiva escussione del patrimonio sociale.
- La notifica dell'atto di riscossione alla società può interrompere la prescrizione anche nei confronti dei soci solidalmente responsabili; non è necessariamente richiesta una notifica autonoma al socio entro il termine originario di prescrizione.
- Per i crediti tributari derivanti da accertamenti definitivi si applica, in linea generale, il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla definitività dell'accertamento e soggetto agli atti interruttivi.
- La cartella notificata al socio può costituire il primo atto a lui personalmente comunicato, senza che ciò renda automaticamente prescritto il credito, se la prescrizione era stata validamente interrotta nei confronti della società.
- Le regole speciali sui termini decadenziali introdotte per evitare l'indefinita soggezione ai controlli fiscali non si applicano automaticamente alle cartelle successive ad accertamenti già definitivi; occorre distinguere tra liquidazione automatica o controllo formale e accertamento tributario.
- Il socio può contestare, impugnando la cartella o l'atto di riscossione notificatogli, anche l'esistenza e l'ammontare del debito sociale, secondo i limiti e le modalità previste dalla disciplina processuale tributaria.
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