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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19177/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di dipendenti assunti da una società ferroviaria dopo un periodo di apprendistato di 46 mesi, dell’intera anzianità maturata ai fini degli scatti di anzianità, con condanna al pagamento delle differenze retributive e degli accessori, oltre che alla regolarizzazione previdenziale e contributiva. La Corte d’appello aveva confermato in sostanza la decisione di primo grado sul trattamento economico, ma aveva escluso la statuizione contributiva per difetto di domanda e aveva affermato che la prescrizione dei crediti retributivi fosse rimasta sospesa dal 18 luglio 2012 sino alla cessazione del rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2935 e 2948, comma 4, c.c., della l. n. 92/2012 e dell’art. 18 l. n. 300/1970, sostenendo che la riforma del regime dei licenziamenti non aveva mutato i principi sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro e che, comunque, la sospensione opererebbe solo nei rapporti privi di adeguata tutela contro il licenziamento ritorsivo. I lavoratori costituiti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, richiamando il proprio recente orientamento secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come rimodulato dalla l. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, mancando un regime di stabilità assistito da predeterminazione certa delle fattispecie estintive e da tutela adeguata, la prescrizione dei diritti di credito che non fossero già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto, ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c. La Corte ha però precisato che non si tratta di sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., bensì di diversa decorrenza originaria del termine dalla cessazione del rapporto. Nel caso concreto, poiché alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 i crediti non erano ancora prescritti, l’eccezione della società era infondata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione resta collegata alla possibilità di far valere il diritto; nel rapporto di lavoro qui considerato, per i crediti non già prescritti al momento dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Si applica il termine quinquennale ai crediti retributivi; per quelli non prescritti alla data rilevante, la decorrenza è posticipata alla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2941 c.c.

    La Corte esclude che la fattispecie integri una sospensione della prescrizione, richiamando la tassatività delle ipotesi di sospensione.

  • legge n. 92 del 2012

    La riforma del regime dei licenziamenti non ha introdotto una stabilità tale da far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto; per i crediti non prescritti, la decorrenza resta dalla cessazione del rapporto.

  • art. 18 legge n. 300 del 1970

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’adeguatezza della tutela contro il licenziamento; la Corte lo considera, nel quadro successivo alle riforme, non sufficiente a fondare la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    Concorre, insieme alla l. n. 92/2012, a delineare un regime del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che non assicura una stabilità sufficiente a far decorrere la prescrizione durante il rapporto.

  • DPR n. 115/02, art. 13, comma 1-quater

    Viene applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come configurato dalle riforme del 2012 e del 2015, la prescrizione dei crediti retributivi non ancora prescritti all’entrata in vigore della l. n. 92/2012 decorre dalla cessazione del rapporto, non già durante il suo svolgimento.
  • La soluzione non va qualificata come sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., ma come diversa e originaria decorrenza del termine prescrizionale ai sensi degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c.
  • Ai fini dell’eccezione di prescrizione dei crediti di lavoro, è decisivo verificare se, alla data di riferimento individuata dalla giurisprudenza, il termine quinquennale fosse già maturato; in difetto, l’eccezione deve essere respinta.
  • La modifica del regime dei licenziamenti non basta, di per sé, a escludere il timore del lavoratore di agire in costanza di rapporto quando il sistema non garantisca una stabilità effettiva e predeterminata del rapporto stesso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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