Cassazione Penale, Ordinanza n. 33376/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di appello di Torino, in sede di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e rideterminando le pene per due imputati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei delitti di estorsione e sequestro di persona. I ricorsi per cassazione erano comuni nel motivo e censuravano, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), c.p.p., la qualificazione giuridica dei fatti relativi al capo 2, sostenendo che la Corte di appello aveva ratificato l'accordo senza valutare se il fatto dovesse essere riqualificato nella meno grave violenza privata anziché nell'estorsione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici e per di più già oggetto di precedente rinuncia, osservando che i ricorsi non spiegavano in alcun modo perché la condotta dovesse essere riqualificata come violenza privata; ha inoltre richiamato il principio per cui, nel concordato sui motivi di appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che contesti la qualificazione giuridica del fatto, poiché l'accordo sui punti concordati comporta rinuncia a dedurre successive doglianze, anche rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato sui motivi di appello implica l'accordo delle parti sui punti concordati e, secondo l'orientamento richiamato, preclude in cassazione censure sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo il limite della pena illegale.
art. 606, lett. c) ed e), c.p.p.
Viene richiamato come base formale del motivo di ricorso, ma la censura è ritenuta generica e non idonea a superare i limiti propri del ricorso avverso sentenza resa a seguito di concordato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso sentenza resa a seguito di concordato sui motivi di appello, la contestazione della qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando il tema rientra nei punti concordati, perché l'accordo comporta rinuncia a proporre doglianze successive anche su questioni rilevabili d'ufficio.
- L'unica eccezione alla preclusione derivante dal concordato sui motivi di appello è la deduzione dell'irrogazione di una pena illegale.
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate; la mera affermazione che il fatto dovesse essere riqualificato in una fattispecie meno grave, senza spiegazione del perché, integra motivo generico e quindi inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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